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Ecobonus serramenti e infissi: online la nuova guida ENEA

L’Enea spiega nel nuovo vademecum che l’entità del beneficio per l'ecobonus delle finestre al 65% varia in base all'intervento su casa singola o parti comuni

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Sostituzione finestre: come varia l'Ecobonus

Dopo il Bonus Facciate, è la volta dell'Ecobonus: l'ENEA ha infatti pubblicato l'aggiornamento del vademecum l’Enea ha pubblicato l’aggiornamento della guida su infissi e serramenti che spiega quando è possibile detrarre gli infissi al 65% e quando al 50%.

Ricordiamo, prima di tutto, che in virtù dell'art. 1 comma 345 della legge 296/2006, è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

L’aliquota di detrazione dell’ecobonus per la sostituzione delle finestre varia dal 50% al 65%. In particolare:

  • detrazione del 50% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 2020 nel caso delle singole unità immobiliari;
  • detrazione del 65% delle spese totali sostenute fino al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

I requisiti per l'Ecobonus finestre

  • si può godere di detrazione per massimo 60.000 euro ad unità immobiliare, se l'intervento:
  • si configura come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • delimita un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • assicura un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2020.

Quale documentazione produrre

La scheda descrittiva dell'intervento, da inviare all'ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere esclusivamente attraverso l’apposito sito web, nel caso della singola unità immobiliare può essere redatta anche dal soggetto beneficiario mentre in tutti gli altri casi, come ad esempio le parti comuni condominiali, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

I beneficiari della detrazione dovranno conservare questa documentazione tecnica:

  • originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. Soltanto nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore;
  • schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione non è richiesta nel caso della singola unità immobiliare.

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