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Tettoia e modifica collocazione finestre: non si scappa dal permesso di costruire

Tar Lazio: serve il permesso di costruire per la tettoia e la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato

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Tettoia abusiva: ecco perché

Non si può realizzare una tettoia e modificare l'ubicazione delle aperture in facciata senza permesso di costruire. Lo si evince da quanto disposto dal Tar Lazio nella sentenza 3329/2020, che ha confermato l'ordinanza demolizione intimata dal comune.

Per i giudici amministrativi, prima di tutto, la DIA presentata dal ricorrente riguardava interventi di manutenzione, relativi alla sostituzione della copertura in eternit con tegole, alla tinteggiatura delle pareti interne, alla sostituzione dei sanitari, all’impiantistica e all’allargamento del passo carrabile e quindi si riferiva ad opere differenti rispetto a quelle riscontrate dall’Amministrazione come abusive.

Per quanto attiene alla tettoia, occorre evidenziare che la sua costruzione, per le dimensioni di rilievo di m.3,30x1,80x2,20h, le caratteristiche costruttive stabili con copertura in coppi, l’utilizzo durevole e la modifica del prospetto del fabbricato, va ricondotta nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, ex art.3, comma 1d del dpr 380/2001, soggetti al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art.10, comma 1c del dpr 380/2001 (cfr. TAR Lazio, II bis, n.10930 del 2017).

Ne deriva che correttamente l’Amministrazione ne ha ordinato la rimozione, siccome abusiva, ex art.33 del dpr 380/2001.

Diversa collocazione delle finestre

Lo stesso vale per la diversa collocazione delle aperture sulla facciata del fabbricato, quale intervento di ristrutturazione che comporta la modifica del prospetto dell’immobile, da rimuovere, se abusivo (cfr. in termini anche Corte Cass. penale, III, n.20846 del 2015); a nulla rileva poi il dedotto errore grafico, allorquando l’Amministrazione rileva in fatto difformità sul punto, confrontando lo stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati alla d.i.a..

Pensilina e comignolo

In relazione alla pensilina si rileva invece l’inconferente richiamo alla DIA, non attinente, come detto, alla stessa, che il ricorrente non fornisce prova circa la sua preesistenza; che anzi dalle foto prodotte (cfr. documentazione fotografica depositata dalle parti) si evince un significativo ampliamento dell’opera; che pertanto correttamente ne viene sanzionata in via pecuniaria la realizzazione abusiva, ex art.37 del dpr 380/2001, siccome intervento di risanamento conservativo, di introduzione di un elemento accessorio, ex art.3, comma 1c del dpr 380 (cfr. TAR Piemonte, I, n.1175 del 2012).

Il ragionamento non muta per quel che concerne il comignolo, quale opera di introduzione di un elemento accessorio, ascrivibile a intervento di risanamento conservativo, ex art.3, comma 1c del dpr 380/2001, sanzionata in via pecuniaria, ex art.37, in quanto abusiva; occorre aggiungere sul punto che il ricorrente non fornisce alcuna dimostrazione circa la preesistenza del manufatto, giacchè le foto prodotte sono di data recente e che nessun rilievo può assumere la condotta del confinante, risultando incontestata l’estrema vicinanza di detto comignolo alla proprietà di quest’ultimo.

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