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Sanatoria paesaggistica: il volume tecnico non la consente. Ecco perché

Tar Basilicata: il vigente art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura

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L'accertamento di compatibilità paesaggistica

Ancora una volta, ci imbattiamo nel caso di un diniego del rilascio della compatibilità paesaggistica per alcune opere. E' un classico: la ricorrente ha realizzato opere edili in difformità dal permesso di costruire, in relazione alle quali è stata adottata dal Comune un'ordinanza di demolizione. Con successiva istanza, la ricorrente ha chiesto permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001 e accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 comma 4 del d.lgs.42/2004. Ma nonostante l'avviso favorevole del comune, alla fine il ricorso è stato respinto perché, come vedremo approfonditamente sotto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata ha negato il rilascio della compatibilità paesaggistica, sul presupposto che “nelle opere realizzate in difformità si configura un aumento di volume e superficie utile”.

Il volume tecnico della discordia

C'è di mezzo un volume tecnico, che è ostativo al rilascio della sanatoria paesaggistica. Il Tar in primis richiama le generali coordinate giurisprudenziali di governo della materia della sanatoria paesaggistica:

  • il vigente art. 167, co. 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura;
  • il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno;
  • avvalora questa conclusione la stessa lettera della norma in discorso che, nel consentire l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
  • non è quindi consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie, letteralmente e senza distinzione alcuna, escluse.

Non solo. È stato anche precisato che vi è una perfetta sovrapponibilità, negli ambiti di rispettiva competenza, delle norme di tutela paesistica e di quelle edilizie (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3/1/2018 n. 32, 2/7/2015 n. 3289). Infatti - anche a volere ammettere che, in assenza di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, i volumi tecnici siano irrilevanti sotto il profilo edilizio - ad analoga conclusione non può invece pervenirsi dal punto di vista paesistico, rispetto al quale, come noto, rilevano anche siffatti volumi.

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