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Conto Energia Fotovoltaico, GSE: aggiornamento modalità presentazione istanze revisione tariffe

Il GSE aggiorna le modalità per la presentazione delle istanze di revisione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici con potenza superiore a 3 kW e fornisce chiarimenti sulle modalità per la presentazione delle istanze di aggiornamento della tariffa incentivante per impianti FV di potenza compresa tra 1 e 3 kW con moduli non certificati o certificazioni non conformi

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Le novità del GSE sul Conto Energia

Segnaliamo alcune importanti novità, in materia di Conto Energia, apportate dal GSE che, in relazione a quanto previsto dall'art.13-bis del DL 101/2019, coordinato con la legge di conversione 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 28/2011, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, rende noto che:

  • il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%. L'istanza ai sensi del comma 4-bis dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 1.
  • Per il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, che dichiari al GSE, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. L'istanza ai sensi del comma 4-ter dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 3.

Le prove da fornire

In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

A quali impianti si applicano le decurtazioni

L'art. 13-bis del DL 101/2019 stabilisce inoltre che le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 96/2017. A tal fine, i Soggetti Responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, l'istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo il format dell'allegato Modulo 2 e secondo il format dell'allegato Modulo 2 BIS.

NB - per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'art.14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'art.5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.

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