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Regola Tecnica Verticale per le autorimesse: cosa cambia col dm 14 febbraio 2020

Le novità del dm 14 febbraio 2020 per le RTV relative alle autorimesse

Il Decreto ministeriale dello scorso 14 febbraio 2020 ha avuto il compito di allineare le Regole Tecniche Verticali al Codice di Prevenzione Incendi (come modificato dal DM 18 ottobre 2019) riguardanti uffici, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali. In questo articolo l'analisi dettagliata delle novità riguardanti le autorimesse.

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La promulgazione della regola tecnica verticale che si riferisce alle autorimesse, avvenuta con il DM 21/02/2017, e poi sostituita da quella contenuta nell’Allegato A al DM 14/02/2020, è stata resa necessaria dal fatto che la norma prescrittiva nel corso degli anni ha mostrato sempre più i suoi limiti tenuto conto del sempre maggiore ricorso allo strumento della deroga non solo ai fini dell’adeguamento.

Lo scopo del D.M. 14 febbraio 2020 è quello di allineare le cinque RTV (da V4 a V8) alle modifiche introdotte al D.M. 3 Agosto 2015 con il D.M. 18 Ottobre 2019 che ha integralmente rimpiazzato l’allegato tecnico del così detto Codice di Prevenzione incendi. 

Si ha quindi la completa sostituzione, da parte dei “capitoli V” contenuti nell’Allegato A al DM 14/2/2020, dei corrispondenti capitoli dell’Allegato al DM 3/8/2015 e ss.mm.ii.:

  • 4 Uffici (allegato all’ex DM 8/6/2016);
  • 5 Attività ricettive turistico-alberghiere (allegato all’ex DM 9/8/2016);
  • 6 Autorimesse (allegato all’ex DM 21/2/2017);
  • 7 Attività scolastiche (allegato all’ex DM 7/8/2017);
  • 8 Attività commerciali (allegato all’ex DM 23/11/2018).

Non è previsto nessun adeguamento per le attività (da V4 a V8) che sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedentemente introdotte.

Le RTV, precedentemente elencate, sono di applicazione facoltativa, ovvero possono esser scelte come soluzioni progettuali in alternativa alle corrispondenti RTV tradizionali, non ancora abrogate.

Analisi della RTV 6 (2020) relativa alle autorimesse

La RTV 6 è relativa alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75:

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²”.

Risulta altresì applicabile anche in caso di ampliamenti o modifiche, purché le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, risultino compatibili con gli interventi da realizzare.

La definizione di "autorimessa"

La RTV 6 introduce la definizione di autorimessa come area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli. 

Non sono considerate autorimesse oltre alle aree coperte destinate al parcamento di veicoli, ove ciascun posto auto è accessibile direttamente da spazio scoperto o da un percorso inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento, anche gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area non vengono classificati come autorimesse.

Nell’utilizzazione della RTV 6 si devono preventivamente attribuire i livelli di prestazione da raggiungere per le 10 misure della strategia antincendio, previste dalla RTO, in funzione del Rischio Vita e Rischio Beni e dei parametri specifici indicati dalla RTV stessa.

Nella strategia antincendio il progettista deve rispettare tutte le altre RTV ove pertinenti (es. V1 aree a rischio specifico, V2 aree a rischio per atmosfere esplosive, V3 Ascensori, etc.).

Dopo aver attribuito i livelli di prestazione si dovranno confrontare le soluzioni conformi riportate nella RTO con le indicazioni complementari e/o sostitutive, indicate nella RTV 6. Ovviamente il progettista è tenuto ad adottare le prescrizioni più restrittive individuate tra le soluzioni conformi della RTO e quelle specifiche per le attività di autorimessa riportate nella RTV 6, per i livelli di prestazione da raggiungere inerenti le 10 misure antincendio previste.

La classificazione delle autorimesse

Per quanto concerne la classificazione delle autorimesse la RTV prevede tre diverse tipologie in relazione alla tipologia di Servizio, alla Superficie dell’autorimessa o del compartimento e alle Quote massima e minima dei piani.

Nel dettaglio avremo:

• Tre classi in relazionealla tipologia di Servizio

  • SA: autorimessa privata
  • SB: autorimesse pubbliche
  • SC: autosilo

• Quattro classi in relazione alla superficie dell’autorimessa o del comparto

  • AA: 300m²
  • AB: 1000m²
  • AC: 5000m²
  • AD: A> 10000 m²

• Quattro classi in relazione alle quote massima e minima dei piani h dell’autorimessa

  • HA: - 6m ≤ h ≤ 12m
  • HB: - 6m ≤ h ≤ 24m non ricomprese in HA (ovvero a quote comprese tra 12m e 24 m)
  • HC: - 10m ≤ h ≤ 32m non ricompreso in HA e HB (ovvero a quote comprese tra – 10 e – 6 m e quelle tra 24 m e 32 m)
  • HD: qualsiasi h, non ricompresa in HA, HB e HC (ovvero a quote inferiori a – 10m e superiori a 32 m)

È importante ricordare che nel caso di autorimesse miste, cioè non inserite in un edificio esclusivamente destinato ad autorimessa, la quota massima coincide con l’altezza antincendio del fabbricato.

La RTV6 individua, per quanto riguarda le aree dell’attività e le aree comunicanti con l’attività di autorimessa, cinque diverse tipologie in base alla destinazione e al livello di rischio

• Aree dell’attività

  • TA: aree dedicate al ricovero, sosta e manovra dei veicoli; 
  • TZ: aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa (stazioni lavaggio, manutenzione, guardiania, portineria, ecc.) che non possono avere una superficie superiore al 20% rispetto alla superficie dell’autorimessa e devono esser collocati a quota superiore   a – 6m.

• Aree comunicanti con l’attività

  • TM1: aree o locali destinati a depositi di materiale combustibile di superficie non superiore a 25m² con carico d’incendio inferiore a 300 MJ/m²;
  • TM2: aree destinate a depositi di materiali combustibili con carico d’incendio specifico inferiore a 1200 MJ/m²;
  • TT: sono locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (quali cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.).  

La RTV 6 prevede che, nelle aree destinate al ricovero sosta e manovra dei veicoli (TA), non è ammesso il livello di prestazione I e pertanto i materiali devono appartenere al gruppo GM3. Inoltre le strutture portanti e separanti delle attività SC (Autosilo) devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 (incombustibili) di reazione al fuoco (Capitolo S.1)

La classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti delle autorimesse miste (si escludono le isolate) è determinata dalla quota dei piani dei compartimenti, della tipologia di autorimessa (chiusa o aperta) e dalla presenza di compartimenti interrati (tabella V.6-1). 

Il valore della resistenza al fuoco ricavato dalla tabella, deve essere confrontato con quello ricavato applicando la RTO. Il valore ricavato dall’applicazione della RTO è in funzione del carico d’incendio specifico di progetto, che come noto tiene conto anche delle altre misure antincendio previste. Il progettista deve scegliere la classe di resistenza al fuoco maggiore fra quella derivante dalla tabella V.6-1 e quella derivante dal calcolo del carico di incendio specifico di progetto dell’autorimessa come da RTO.

Per gli autosilo e per le autorimesse isolate la resistenza al fuoco viene ricavata applicando la RTO quindi con riferimento al carico di incendio specifico di progetto.

La RTV 6 prevede che l’opera da costruzione contenente l’autosilo deve avere indipendenza strutturale rispetto alle altre opere da costruzione e deve essere separata con elementi di resistenza al fuoco aventi almeno classe 120.

La regola tecnica indica che l’autorimessa deve costituire un compartimento autonomo.

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