L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il focus sulle nuove misure per il Fisco previste nel decreto legge n. 23/2020 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L’Agenzia delle Entrate illustra, in un format a tabella, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 - cd. Decreto Liquidità - che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
Ricordiamo che nel provvedimento sono comprese le agevolazioni per garantire la continuità delle imprese svantaggiate dall’emergenza epidemiologica, tra le quali, le revisioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, l’estensione delle coperture relative agli ammortizzatori sociali e il rinvio della riforma del codice sulla crisi d’impresa.
L'art.18 dispone, nello specifico:
Nello specifico, i titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente a quello attualmente in corso avevano compensi o ricavi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, con regole diverse, possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva e di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, per il mese di aprile.
Nel primo caso si accede alla sospensione, se è stata riscontrata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo, nel confronto con lo stesso mese del 2019; sospensione valida anche per i versamenti da effettuare a maggio, se il calo del fatturato del 33% emerge dal raffronto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020. Nel secondo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, calcolata dal confronto tra i mesi di marzo e aprile 2019 e gli stessi del 2020, per accedere al beneficio, deve essere almeno del 50%.
L'art.19 dispone che i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto - da parte del sostituto d’imposta - per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest’anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Attenzione però:
L'art.30 dispone che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, previsto dall’art.64 del Decreto Cura Italia nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro della spesa, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione del bonus maturato.
I criteri e le modalità per l'applicazione del bonus saranno stabiliti con il decreto valido anche per i crediti d’imposta disposti dal “Cura Italia”, in via di emissione dal Mise, di concerto con il Mef.
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