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Edificabilità e costruzioni: le regole sulla fascia di rispetto autostradale

Tar Lazio: la fascia di rispetto autostradale pone un divieto assoluto di edificabilità, da applicare sia alle nuove costruzioni, sia alle ricostruzioni a seguito di demolizione, sia agli ampliamenti di edifici fronteggianti le strade di tipo A

La fascia di rispetto autostradale

La sentenza 3809/2020 del Tar Lazio è interessante perché ci permette di affrontare un tema particolare ma quantomai opportuno, ovverosia le regole sulla fascia di rispetto autostradale in materia di costruzioni.

Nello specifico, nella pronuncia viene evidenziato che l'art. 16 seg. del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e l'art. 26 seg. del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione) pongono un divieto di edificabilità assoluta ed inderogabile nell’ambito della fascia di rispetto autostradale per una distanza di mt. 60 fuori dai centri abitati e mt. 30 all’interno dei centri abitati oppure nelle aree edificabili fuori.

Il caso

L'oggetto del contendere è rappresentato dal rigetto, da parte di un comune, dell’istanza di sanatoria del villino abusivamente realizzato dal ricorrente previa demolizione e ricostruzione, con dislocazione ed aumento di cubatura, di un pollaio risalente agli anni 90, adducendo, quale motivo ostativo, l’esistenza di vincoli di inedificabilità incombenti sull’area in contestazione sia al momento dell’abuso (fascia di rispetto autostradale) sia successivi (zona di interesse archeologico-paesistico).

Partendo dal primo aspetto, il Tar Lazio sottolinea che - come chiarito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale - tale distanza minima è volta ad assicurare il prioritario interesse pubblico alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone oltre ad assicurare l'esecuzione di lavori di manutenzione, la realizzazione di opere accessorie e di ampliamento della sede stradale che sarebbero impediti dalla presenza di edificazioni e/o manufatti prossimi alla sede stradale.

E' proprio per questi motivi che la normativa in materia impone delle distanze minime non derogabili tra le costruzioni e le strade, cd. fasce di rispetto, che devono rimanere inedificate a prescindere dall’effettivo pericolo ai beni giuridici protetti nello specifico caso in esame (vedi, tra tante, Cons, Stato, sez, IV, n. 22076/2010 e 4719/2008 ove si rappresentano gli inconvenienti degli insediamenti edilizi spontaneamente sorti a ridosso delle sedi stradali con danno sia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla agibilità dell’area adiacente, ma anche i costi a carico del pubblico erario per l’installazione di barriere acustiche, antisfondamento, mezzi di mitigazione visiva ed ambientale, etc.).

Applicabilità dei limiti

Questi limiti si applicano:

  • alle nuove costruzioni;
  • alle ricostruzioni a seguito di demolizione;
  • agli ampliamenti di edifici fronteggianti le strade di tipo A (autostrade di qualunque tipo).

Siccome l’immobile in contestazione, realizzato previa demolizione del preesistente pollaio e ricostruzione dislocata ed ampliata, si trova all’interno della predetta fascia di rispetto, il diniego di sanatoria sancito con il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti e il motivo ostativo in parola preclude definitivamente la possibilità di condonare l’abuso, dato che il vincolo in parola, apposto prima della realizzazione dell’abuso non ne consente la sanatoria, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985 (l’art. 32 limita la possibilità di sanatoria solo al caso di vincolo successivo ed a condizione che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico), richiamato dalla legge n. 326/2003 (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 6614/2019; sez. IV n. 1225/2017).

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