Il CNI anticipa che le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94 bis. comma 1 del TU Edilizia, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 sono state inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attenzione: a breve arriveranno le linee guida sull'articolo 94-bis del dpr 380/2001, introdotto - come ben sappiamo - dal DL Sblocca-Cantieri (DL 32/2019, convertito con modifiche in legge 56/2019) che ha modificato alcune, importanti regole inerenti le autorizzazioni in zona sismica.
Con circolare n. 546/XIX Sess./2020 del 23 aprile 2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha infatti anticipato qualche contenuto del sopracitato documento, titolato "Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis. Co.1, DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR 380/01", derivante dall'Intesa tra il MIT e la Conferenza Unificata, che è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nello specifico, sottolinea il CNI, con le modifiche introdotte dalla legge 156/2019, le costruzioni di Classe d’uso III poste in zona 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità) non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva all’inizio lavori.
Nelle premesse, il documento richiama la circostanza che, trattandosi di materia concorrente, “...ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”.
Nel documento, anticipa il CNI, è indicata la distinzione delle opere in tre macro-categorie, per cui sono state chiarite alcune peculiarità:
A ciascuna tipologia di intervento corrisponde uno specifico procedimento amministrativo anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 94 TUE.
Il CNI evidenzia che nella norma tecnica originaria la legge individuava la determinazione, nell’ambito del processo amministrativo di autorizzazione/deposito del progetto, entro determinate soglie dei valori della PGA (Peak Ground Acceleration) che, come è noto, non sono definiti in modo univoco su tutto il territorio nazionale da documenti ufficiali ma sono ricavabili solo a valle di un calcolo del progettista, tenendo anche conto di amplificazioni locali di dettaglio dell’area interessata dalla costruzione.
Sempre secondo il CNI, è necessario "definire l’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale (§ 3.2 delle Ntc18), indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione".
Infine, in merito alle varianti non sostanziali per le quali derogare dal dettato dell’art. 93, le linee guida indicano che:
LA CIRCOLARE INTEGRALE DEL CNI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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