Data Pubblicazione:

Fruizione benefici Bonus prima casa: vale la residenza anagrafica

Cassazione: ai fini dell’agevolazione “prima casa”, se l’immobile è ubicato in un Comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, rileva il trasferimento anagrafico della residenza entro i termini stabiliti dalla legge

casa-palazzo-impalcatura-milano-bonus-facciate-700.jpg

Avere la dimora abituale nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato NON è condizione sufficiente per applicare il bonus "prima casa".

Lo si evince dal contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7352 del 17 marzo 2020, riferita agli avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia delle Entrate, in relazione a un atto di acquisto di un immobile e al relativo mutuo, aveva revocato le agevolazioni "prima casa" perché il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l'immobile come prescritto dalla norma.

Secondo la Cassazione, che ha respinto la tesi della Commissione tributaria regionale:

  • ai fini del Bonus prima casa, se l’immobile è ubicato in un Comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, rileva il trasferimento anagrafico della residenza entro i termini stabiliti dalla legge.
  • il dato anagrafico costituisce l’unico elemento dotato di certezza perché verificabile da parte dell'amministrazione finanziaria, non rilevando la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.

Va da ultimo precisato l'impossibilità di configurare una causa di forza maggiore difettando i requisiti dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. ordinanza 4800 del 10.3.2015) non ravvisabili nella fattispecie in esame.

In definitiva, l’acquirente è tenuto a restituire all’erario la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte agevolate corrisposte per l’atto di trasferimento, oltre alla sanzione pari al 30% delle stesse imposte e al pagamento degli interessi di mora.

L'ORDINANZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi