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Manufatti o container per deposito attrezzi: quando serve il permesso di costruire

Tar Campania: serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5

Tar Campania: i manufatti destinati a “ricoveri attrezzi” sono destinati ad un uso continuativo e duraturo, per cui serve il permesso di costruire

Ricovero attrezzi: configurazione

Ci imbattiamo, oggi, in una sentenza del Tar Campania che respinge il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione per alcune opere accertate come abusive, costituite da due manufatti, rispettivamente di circa 15 mq con copertura in cemento e di 5 mq con tetto in lamiera, due container adibiti a ricovero attrezzi; una baracca in lamiera; un masso di calcestruzzo su cui poggiano alcune delle predette opere.

Nella relazione istruttoria, riportata nel provvedimento, viene poi indicato che “l’intero fondo risulta recintato con pietre di tufo e sono presenti due cancelli in ferro, uno pedonale e uno carrabile”.

Opere precarie e durature

Il ricorrente non contesta la realizzazione senza titolo dei manufatti, ma la necessità, per alcuni di essi (container e baracca, adibiti a ricoveri per attrezzi) del permesso di costruire trattandosi di “opere precarie”.

Il Tar, in tal senso, ricorda che anche i manufatti leggeri adibiti a depositi o magazzini rientrano, come indicato nell’art. 3 lett. e, n. 5 del dpr 380/2001, tra gli interventi edilizi realizzabili previo rilascio del permesso di costruire, salvo che siano volti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ovvero una necessità contingente, realizzata la quale l’intervento viene rimosso (è necessario pertanto il permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. 38072001, “allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione” Cons. Stato Sez. VI, 13 novembre 2019, n. 7792).

Ma questa natura non emerge dalla descrizione dei manufatti che essendo destinati a “ricoveri attrezzi” sono destinati ad un uso continuativo e duraturo.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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