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Ecobonus: le FAQ di ENEA su trasmissione, coibentazione, collettori solari, impianti termici

Il documento integrale sulle FAQ ENEA inerenti le agevolazioni fiscali per il risparmio fiscale negli edifici esistenti - Ecobonus

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Segnaliamo, in allegato, il documento PDF relativo alle FAQ dell'ENEA in materia di Ecobonus agevolazioni fiscali per il risparmio fiscale negli edifici esistenti ex legge 296/2006). Si tratta di un documento che ingloba tutte le risposte alle domande più frequenti su:

Rimandando per la lettura di tutte le FAQ al documento scaricabile, ne sagnaliamo due di rilevanza.

Procedura di trasmissione

  • per fruire delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus (50, 65, 70, 75 e 85%) non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva;
  • entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) devono essere trasmessi ad ENEA per via telematica tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID);
  • le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio;
  • non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11/05/2018;
  • è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli;
  • la documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di prestazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch'esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.

Iva al 10% sui lavori agevolati

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è previstal’Iva ridotta al 10%.

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se cedutinell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quandol’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO

  • a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
  • b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
  • c) costo dei beni significativi (peresempio,rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
  • L’Iva al 10%si applica sulla differenza tra l’importocomplessivo dell’intervento eil costodei benisignificativi (a –c = 10.000 -6.000 = 4.000).
  • Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

IL DOCUMENTO CON TUTTE LE FAQ E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

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