Condominio
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Impianto di depurazione in condominio, danni e certificato di abitabilità: i chiarimenti della Cassazione

Per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, non è sufficiente la configurazione potenziale in astratto dello stesso, ma è necessario dimostrare il nesso di causa tra la condotta illecita e l'evento ritenuto dannoso

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Danni per mancata installazione depuratore

In materia di Condominio, è piuttosto interessante esaminare l'ordinanza 8036/2020 dello scorso 22 aprile della Corte di Cassazione, riferita agli acclamati plurimi danni subiti da parte di un condomino dalla mancata installazione di un impianto di depurazione. A tale omissione era conseguita, secondo lo stesso, l'insalubrità dei locali e, per altro verso, la mancata concessione del certificato di abitabilità; mancanza che, a sua volta, aveva impedito al condomino di vendere a terzi l'appartamento.

Il Tribunale di prime cure aveva accolto la domanda, condannando il Condominio alla realizzazione dell'impianto di depurazione, nonché al pagamento della somma di 92 mila euro a titolo di risarcimento dei danni al condomino per non essere riuscito a vendere l'immobile.

Il Condominio aveva impugnato la sentenza e la Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria, fermo restando dunque l'obbligo del Condominio di realizzare l'impianto di depurazione. In particolare, la Corte territoriale rilevava il difetto di prova in ordine al nesso causale fra l'assenza del certificato di abitabilità (che non costituisce condizione di validità della compravendita) e il mancato perfezionamento della vendita dell'immobile ad un terzo (sfumato, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, non per il difetto di abitabilità, bensì per la mancata erogazione del mutuo bancario in favore del promissario acquirente).

Il nesso di causa

Si finiva, quindi, in Cassazione, con i giudici supremi che confermavano la tesi della Corte d'appello poiché per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno extracontrattuale, non è sufficiente la configurazione potenziale in astratto dello stesso, ma è necessario dimostrare il nesso di causa tra la condotta illecita (cioè la mancata installazione del depuratore) e l'evento ritenuto dannoso (cioè la mancata vendita a terzi), quale condizione imprescindibile per poter imputare la responsabilità del fatto ritenuto illecito ad un soggetto, nel caso, il Condominio.

Ma nel 'nostro' caso, non solo non è emersa alcuna prova idonea in merito al legame eziologico (nesso di causa) fra l'omessa installazione dell'impianto da parte del Condomino e la mancata vendita ma, addirittura, quest'ultima non è intervenuta per fatto attribuibile al promettente compratore (mancata erogazione mutuo).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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