Agenzia delle Entrate: l’importo corrispondente alla detrazione può essere trasformato in credito d’imposta cedibile a terzi, secondo le modalità fissate per le due agevolazioni distintamente considerate
Il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 139/2020, che contiene appunto chiarimenti in merito. Nel caso specifico, si trattava del proprietario di un edificio situato a L’Aquila, suddiviso in 13 unità immobiliari singolarmente accatastate e con parti comuni, gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e in gran parte demolito per ragioni di sicurezza pubblica. Il contribuente intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione sull’edificio che comporteranno anche l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico. Ciò detto, lo stesso chiede conferma della possibilità di usufruire delle detrazioni “sisma+ecobonus”, avvalendosi della cessione del credito corrispondente all’ammontare del beneficio spettante per gli interventi che verranno realizzati.
La domanda è:benché sia l’unico proprietario dell’immobile, l'istante può usufruire della detrazione per le opere congiunte di riqualificazione energetica e antisismiche?
In primis, le Entrate richiamano i presupposti dell'esistenza delle condizioni per lo sgravio, prevoste dall'articolo 14, comma 2-quater.1, del DL 63/2013, che riguarda gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. L’agevolazione (alternativa agli “ordinari” sismabonus – art.16, comma 1-quinquies, ed ecobonus – art.14, comma 2-quater) consiste in una detrazione dell'80% per gli interventi che riducono di una sola classe il rischio sismico, e dell’85% se il rischio diminuisce di due classi.
Il successivo comma 2-sexies dello stesso art.14 - evidenzia il Fisco - prevede che al posto della detrazione i beneficiari possano cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. L’opzione dell’articolo comma 2-sexies riguarda, però, esclusivamente l’esecuzione degli interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni degli edifici.
L'unico proprietario di un intero edificio, ove siano rinvenibili parti comuni con due o più unità immobiliari distintamente accatastate, può usufruire della detrazione per le spese relative alle opere effettuate sulle parti condivise.
La locuzione “parti comuni” ai fini della detrazione, chiarisce la risposta n. 139 in oggetto, pur non presupponendo una pluralità di proprietari del fabbricato, richiede comunque la presenza di più immobili funzionalmente autonomi.
In presenza di tutti i requisiti richiesti dalle due agevolazioni che sostituisce, il contribuente potrà utilizzare la detrazione “sisma+ecobonus”, alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento.
In particolare:
In definitiva, in presenza delle condizioni di sgravio, è possibile applicare la detrazione (dell’80 o dell’85 % in base alla riduzione del rischio sismico) su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari del fabbricato di sua proprietà.
LA RISPOSTA 139/2020 INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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