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Bonus Ristrutturazioni: ok anche con autorizzazione telefonica! I dettagli

Agenzia delle Entrate: il conduttore può acquisire il consenso in forma scritta del proprietario dopo l’esecuzione dei lavori, purché sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

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Il Fisco continua con i suoi importanti chiarimenti sulla fruizione di vari bonus edilizi: nella risposta 140/2020 è la volta del Bonus Ristrutturazioni (art.16-bis del TUIR), che secondo l'Agenzia delle Entrate compete ad un inquilino che nel 2018 ha provveduto a installare nella propria abitazione un impianto di aria condizionata, anche se il consenso scritto all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario è arrivato nel 2019.

Il dubbio derivava dal fatto che, prima dei lavori di ristrutturazione, l'istante (nonché detentore dell'immobile in questione) aveva avuto solo un’autorizzazione telefonica all’esecuzione dell’intervento da parte del proprietario. Ma questo non conta; diverso sarebbe stato invece il caso se in cui fosse mancato, al momento dell'inizio dei lavori, il titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato.

Bonus Ristrutturazioni edilizie: riepilogo

In base all'articolo 16-bis del Tuir, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo di 96 mila euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella stessa disposizione normativa, tra cui figurano anche i lavori finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili.

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici e ricomprendono anche l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto.

Aria condizionata e lavori di ristrutturazione: ok

Nel 'nostro' caso, la detrazione spetta a condizione che le spese siano sostenute per l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore di aria calda o di aria condizionata e sia acquisita idonea documentazione comprovante tali caratteristiche.

Il bonus, inoltre, spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.

Quindi la detrazione può essere utilizzata anche dai detentori dell’immobile che siano in possesso di un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse al beneficio, se antecedente il predetto avvio, e che abbiano avuto il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Basta una semplice telefonata, ma...

In definitiva:

  • l’istante che ha acquisito un semplice consenso telefonico del proprietario al momento dell’esecuzione dei lavori e che successivamente fornisce l'autorizzazione in forma scritta, potrà fruire della detrazione, a condizione che la spesa sia stata sostenuta per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti, reversibile per la climatizzazione estiva, che abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti dall’interministeriale n. 41/1998 e che sia in possesso della documentazione richiesta, inclusa quella attestante le caratteristiche tecniche dell'apparecchio installato. In base al criterio di cassa, l’istante potrà fruire della detrazione con riferimento al periodo d'imposta 2018;
  • la mancata indicazione del bonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta potrà essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2019.

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