Abuso Edilizio
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Sopraelevazione edilizia abusiva: ecco quando il nudo proprietario non ne risponde

Cassazione: occorre quantomeno che il proprietario sia pienamente consapevole dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere

E' davvero rilevante, quanto affermato dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 15760/2020 dello scorso 25 maggio, visto che si tratta di un abuso edilizio 'cancellato' dalla Corte Suprema, dopo che il Tribunale, con una pronuncia confermata in Appello, aveva accertato l'illecito inerente una sopraelevazione di un edificio abitativo, realizzato senza il permesso di costruire, in zona sismica, senza progetto esecutivo redatto da progettista abilitato e, analogamente, senza la direzione lavori condotta da professionista abilitato.

Di fatto, quindi, la Cassazione ha annullato questa sentenza per un "vizio", costituito dal fatto che l'autore dell'abuso ne possiede solo la nuda proprietà, avendo realizzato l'intervento edilizio su commissione della madre, proprietaria dell'immobile.

La responsabilità del proprietario negli abusi edilizi

Gli ermellini osservano che "la responsabilità del proprietario o comproprietario può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione delle opere".

La responsabilità del nudo proprietario

Però attenzione: sulla responsabilità del nudo proprietario, una risalente pronuncia i cui principi non sono mai stati superati, ha affermato che in tema di reato di costruzione abusiva ai sensi dell'ad 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47:

  • l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214609 - 01);
  • il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato di cui all'art. 44 del dpr 380/2001, che ha sostituito l'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere (Sez. 3, n. 44160 del 01/10/2003, Neri, Rv. 226589 - 01), da cui la rilevanza degli indizi come sopra enucleati.

Se non si è al corrente dell'abuso non si può essere colpevoli

Arriviamo quindi al dunque: nel caso specifico, il nudo proprietario poteva non essere al corrente dell'intervento edilizio, in quanto residente da un'altra parte della città. Tanto basta, in questo caso, per il vizio di motivazione che annulla la sentenza originaria.

La motivazione del provvedimento impugnato - secondo la Cassazione - è del tutto carente laddove non si confronta con le deduzioni difensive circa il fatto che la ricorrente abitava in un luogo diverso, limitandosi alla affermazione che "certamente avrebbe potuto rendersi conto dei lavori in corso" posto che era solita raggiungere i suoi genitori in occasione delle festività principali, in un contesto fattuale nel quale la medesima, non committente delle opere e nudo proprietario non aveva alcun diritto di godimento del bene.

Ciò perché in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera abusiva la responsabilità per violazione dell'art. 20 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (sostituito dall'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera.

LA SENTENZA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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