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Cancellazione dei versamenti Irap: i chiarimenti del Fisco sul Decreto Rilancio

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 28/2020, evidenziando l’importanza di individuare il “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”, fornisce una tabella con alcune esemplificazioni

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 28/2020, evidenziando l’importanza di individuare il “periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”, fornisce una tabella con alcune esemplificazioni. Cancellazione Irap valida se l’esercizio è “a cavallo”

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Nella risoluzione 28/E del 29 maggio 2020, il Fisco ha introdotto le importanti precisazioni sui limiti oggettivi e soggettivi dell'art.24 del DL Rilancio, che ha introdotto l’abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 per l'IRAP.

L'art.24, lo ricordiamo, abroga il saldo Irap 2019 e la prima rata dell’acconto 2020.

Esonerati e precisazioni

L’Agenzia ricorda che la norma, inoltre, non trova applicazione per alcune categorie individuate nel successivo comma 2. Si tratta, in particolare, dei soggetti:

  • che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997;
  • indicati nell’articolo 162-bis del Tuir;
  • con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio.

In sintesi, l’agevolazione Irap prevede che:

  1. il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  2. l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo;
  3. le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

Quindi, l’art.24 del DL 34/2020, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi “a cavallo”). Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale circostanza e ai corrispondenti termini di versamento. La risoluzione in esame, quindi, ricorda che come indicato dall’art.17 del DPR 435/2001:          

  • per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento sub a) deve avvenire entro il 30 giugno e quello sub b) entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In pratica, tali soggetti non sono tenuti a effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’”ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’”ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto).

Per la tabella esemplificativa, rimandiamo al testo integrale della risoluzione disponibile nell'allegato PDF

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