Sismabonus
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Ecobonus + Sismabonus: altri chiarimenti sulla detrazione combinata

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Dopo aver chiarito che il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte 137 e 138, fornisce altri interessanti delucidazioni sulla detrazione combinata Ecobonus + Sismabonus (detta anche Ecosismabonus).

Cessione del credito

Nella risposta 137, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:

  • la possibilità di cedere il credito d'imposta derivante dall'esecuzione degli interventi in esame spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici;
  • qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione "parti comuni", quindi, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni";
  • l'istante possa cedere l'intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi sisma+ecobonus, alla società che fornisce gli avvolgibili, infissi e schermature solari, "beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili", a nulla rilevando la circostanza che l'istante ne sia socio e amministratore delegato.NB - la detrazione in questione (sisma+ecobonus), in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce;
  • con riferimento agli interventi ecobonus, gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile;
  • per effetto della possibile sovrapposizione delle disposizioni agevolative, laddove gli interventi in questione di sisma+ecobonus possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, potranno essere ammessi, a fronte delle medesime spese, ad una sola delle predette detrazioni; il limite di spesa agevolabile è unico in quanto riferito all'immobile.

immobile classificato fabbricato diruto

L'Istante è proprietaria per la quota di 1/2 di una unità immobiliare facente parte di un fabbricato - composto da 3 unità immobiliari distintamente accatastate - in origine rurale ed edificato in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n.765 (cd. legge ponte). Poiché l'edificio non ha mai subito interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per i quali era necessario munirsi di titolo abilitativo all'attività edilizia, non è possibile risalire ad alcuna documentazione di tipo progettuale. Con variazione d'ufficio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di XXX - Territorio ha classificato l'immobile "fabbricato diruto", trasferendolo dal Catasto Edilizio Urbano al Catasto Terreni.

L'Istante ha intenzione di acquistare l'intero fabbricato, per il quale si procederà alla pratica catastale per censirlo al Catasto Edilizio Urbano come "unità collabente" (F/2), diviso in tante unità immobiliari quanti erano i subalterni originari (tre). L'Istante procederà successivamente alla totale demolizione e successiva ricostruzione dell'intero edificio, con miglioramento di due classi di rischio sismico e contestuale efficientamento energetico, con stessa cubatura, ma riducendo a 2 il numero delle unità immobiliari: la prima destinata ad abitazione e la seconda ad uso produttivo (A/10 o D/8 da verificare ad ultimazione dei lavori).

Si chiede quindi se:

  1. sia possibile, seguendo l'iter previsto per la classificazione dell'edificio prima dell'inizio dei lavori in unità collabenti, accedere alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle parti comuni di edificio finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui all'art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 63/2013;
  2. l'importo massimo delle spese ammesse alla detrazione lavori per interventi abbinati di sisma bonus ed eco bonus, pari a 136.000 euro, vada calcolato tenendo conto del numero di unità di partenza (3) o del numero di unità a fine lavori (2).

Per l'Agenzia delle Entrate:

  • anche per le unità collabenti deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
  • in ordine alla possibilità di fruire della detrazioni per i lavori sulle parti comuni, in qualità di proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, inoltre, con la circolare n. 13/E del 2019 è stato, da ultimo, ribadito che per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e che la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori;
  • nel caso in esame, si ritiene che l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato art.14, comma 2-quater, del decreto legge 63/2013, in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni. Sarà necessario, in particolare, che l'immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento e che risulti classificato "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio. Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni di cui all'art.14, comma 2-quater del DL 63/2013 e del successivo art.16, comma 1-quinquies, la detrazione di cui al comma 2 quater. 1 del medesimo art.14, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi.

LE RISPOSTE N.137 E 138 (INTEGRALI) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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