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Nuovo redditometro: la circolare 24/E/2013 chiarisce i principali dubbi applicativi

L’unica certezza che si aveva dopo la pubblicazione del decreto del 24 dicembre 2012, contenente gli indici di capacità contributiva posti a base del nuovo redditometro, era l’anno fiscale a partire dal quale sarebbe stato impiegato ai fini dell’accertamento, ovvero il 2009. Già alcuni mesi prima, l’Agenzia delle entrate aveva inoltre messo a disposizione sul proprio sito il cosiddetto “redditest”, un software che chiunque poteva utilizzare per verificare in modo anonimo, la congruità del proprio reddito con le spese e il tenore di vita familiari
Con la circolare ministeriale 24/E del 31 luglio 2013, l’amministrazione finanziaria ha finalmente fornito precise indicazioni operative, utili ai contribuenti per comprendere le effettive modalità di impiego del nuovo redditometro.
Questi sono gli aspetti più salienti da tenere in considerazione:
- rilevanza delle spese di ammontare certo: il cardine del nuovo meccanismo accertativo è la presunzione secondo cui tutto ciò che il contribuente spende in un anno solare è finanziato con redditi prodottisi nell’anno stesso. Dunque, se nel corso di un periodo di imposta si acquista un autoveicolo al prezzo di 100 e si ha un reddito di 70, il fisco è legittimato a accertare un maggiore reddito quantomeno pari a 30. Si tratta ovviamente di una presunzione che ammette prova contraria, quindi il contribuente può sempre dimostrare, dati alla mano, che le spese sostenute sono state finanziate con mezzi diversi dal reddito dell’anno (accumulo di redditi da anni precedenti, prestiti di parenti, mutui e finanziamenti, redditi esenti ecc.);
- rilevanza delle spese di ammontare presunto: alla presunzione precedente si affianca, con medesima efficacia, anche quella secondo cui il reddito annuo del contribuente deve essere sufficiente a “coprire” le spese medie annue che ragionevolmente vengono sostenute per alimentazione, abbigliamento, cura della persona. I dati delle spese medie in questione vengono forniti dall’Istat, sulla base di campioni di popolazione suddivisi per area geografica e composizione del nucleo familiare (es. un single trentenne residente a Bari appartiene a una categoria diversa dal contribuente cinquantenne con tre figli residente a Venezia);
- clausola di garanzia: la determinazione sintetica del reddito è consentita solo quando, nel periodo di imposta in cui viene applicato il redditometro, lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato è almeno pari al 20%;
- obbligo di contraddittorio: una volta selezionato per l’accertamento tramite “redditometro”, il contribuente è tutelato dalla possibilità di fornire, prima che venga ricostruito induttivamente il proprio reddito, chiarimenti sugli elementi di spesa individuati dall’Agenzia delle entrare e sul proprio reddito. Sarà quindi invitato a comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti) a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Solo se le spiegazioni e le prove addotte dal contribuente sulle spese certe, prima, e su quelle medie rilevate dall’Istat, in seconda battuta, non saranno reputate credibili, l’ufficio potrà ricostruire sinteticamente il reddito ma – successivamente – sarà obbligato a invitare di nuovo il contribuente per presentare la quantificazione del maggior reddito effettuata e per proporre un’adesione alle proprie conclusioni accertative, con la possibilità di una forte riduzione delle sanzioni in caso di versamento dell’importo accertato in tempi brevi;
- oneri deducibili: dal reddito complessivo determinato vengono sottratti gli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del Tuir e sono altresì conteggiate le detrazioni spettanti per legge.
Inoltre, in riferimento alle posizioni da selezionare, il Fisco assicura che verranno scelte quelle che presentano un significativo scostamento fra reddito dichiarato e situazioni ed elementi certi, nonché su informazioni relative a beni di cui l’amministrazione finanziaria possiede i dati relativi alle specifiche caratteristiche. Le spese Istat, riferite alle spese correnti che normalmente si sostengono, saranno invece utilizzate solo dopo l’individuazione del contribuente da assoggettare a redditometro, ad integrazione dei dati certi, con lo scopo di ricostruire il reddito presunto.
A proposito delle modalità di utilizzo delle predette spese Istat, la circolare 24/E/13 ne chiarisce le modalità di impiego. Poiché esse sono riferite all’intero nucleo familiare, mentre il reddito è riferito alla singola persona, la distribuzione delle stesse sarà effettuata il proporzione al reddito del contribuente appartenente al nucleo familiare. Quindi, nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia è di 1.000, e il reddito complessivo dichiarato dal componente soggetto ad accertamento è 700, la spesa Istat a questi attribuibile è pari al 70%.
Si rileva inoltre che, per il liberi professionisti, così come precedentemente chiarito con circ. 49/E/2007, dovranno essere esclusi ai fini del redditometro i beni destinati esclusivamente all’attività professionale mentre quelli ad uso promiscuo, rileveranno solo per la quota parte non riferibile a tale attività.

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