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Parti comuni in condominio: le ringhiere dei balconi ci rientrano! I motivi

Cassazione: ringhiere e divisori dei balconi rientrano tra e parti comuni dell'edificio e le spese per la loro sostituzione sono da ripartire tra tutti i condomini

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Spese sostituzione ringhiere dei balconi

Le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi vanno ripartite tra tutti i condomini? Si, secondo la Cassazione che, nella recente ordinanza 10848/2020 dell'8 giugno, ha dato ragione al Tribunale ordinario secondo cui le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico, con conseguente riconducibilità al novero delle parti comuni dell'edificio.

La sostanza della censura intendeva quindi contestare che le ringhiere ed i divisori dei balconi di un edificio, posseduto dal ricorrente, rientrino tra le parti comuni, le cui spese debbano perciò essere ripartite fra tutti i condomini, come fatto nella impugnata deliberazione assembleare, in quanto essi non costituirebbero elementi decorativi dell'insieme.

I balconi non sono parti comuni, ma i rivestimenti dello stesso sì: ecco perché

Ma il tutto non regge: la Corte suprema sottolinea che, come precedentemente sancito dalla stessa Cassazione, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071).

L'accertamento del giudice del merito che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché "ben visibili all'esterno", "disposti simmetricamente", "omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale" assolvano in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, costituisce apprezzamento di fatto.

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