Bonus facciate
Data Pubblicazione:

Bonus Facciate: ok anche per balconi e opere accessorie agli interventi

Agenzia delle Entrate: per il pagamento dei lavori è possibile utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico

casa-palazzo-impalcatura-milano-bonus-facciate-700.jpg

In tema di agevolazioni fiscali, c'è da segnalare la nuova risposta n.191 del 23 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, con protagonista il Bonus Facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (art.1, commi da 219 a 223), che prevede una detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero o restauro della facciata esterna degli fabbricati situati nelle zone territoriali A o B, di cui al Dm n. 1444/1968.

Il documento di prassi, fondato di fatto sulla circolare 2/2020 che è la 'mappa' di riferimento per questa agevolazione, ricorda che il tipo di interventi agevolabili e la misura della detrazione sono fissati dai commi da 219 a 221 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, che il comma 222 fissa le modalità di fruizione della detrazione, e che, infine, il comma 223 rinvia, per le modalità applicative e di controllo del bonus, al regolamento attuativo previsto per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir).

Tipo di lavori agevolabili, requisiti, rifacimento balconi

L’Agenzia, dopo un puntuale inquadramento normativo e di prassi dell’agevolazione, risponde ai quesiti dell’istante, confermando che rientrano nel bonus facciate:

  • le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista (direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali), e la detrazione del 90% si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate;
  • i lavori (secondo le condizioni previste dal comma 220) riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, a patto che vengano rispettati i “requisiti minimi” richiesti dal decreto del Mise 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati dal decreto Mise 11 marzo 2008. In tal caso, devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'ecobonus e, in particolare, quelli indicati negli articoli 4 e 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

La finestra temporale dell'agevolazione

L'Agenzia precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020 anche se riguardanti interventi iniziati nel 2019. A conferma di ciò, nel comma 219 è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza riferimenti restrittivi alla data di inizio dei lavori.

Pertanto, spiega il documento, ai fini dell'imputazione delle spese agevolabili occorre fare riferimento, per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e cioè alla data del pagamento del corrispettivo a prescindere dalla data di inizio lavori. L’Agenzia spiega che, ad esempio, per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nello scorso anno che nel 2020, il bonus facciate spetta soltanto per le spese sostenute quest’anno.

Per quanto riguarda le parti comuni, ai fini dell'imputazione della spesa, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

La corretta compilazione del bonifico

In ultimo, il Fisco precisa che il documento deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché banche o Poste possano effettuare la prevista ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento (o meglio, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Inoltre, possono essere utilizzati, anche per il bonus facciate, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per l'ecobonus (art.14 DL 63/2013) o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), indicando, se possibile, come causale, gli estremi della legge 160/2019.

Se invece non è possibile riportare i predetti riferimenti normativi (es: non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. “ecobonus”), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AdE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Bonus facciate

Con il topic "Bonus facciate" raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano questo incentivo per l'edilizia.

Scopri di più