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Ecobonus, Sismabonus ed Ecosismabonus senza limiti: ok anche per gli immobili merce delle imprese! Le novità

Agenzia delle Entrate: Ecobonus e Sismabonus spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”

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Novità di assoluto rilievo in materia di agevolazioni fiscali edilizie, nello specifico per quel che riguarda Ecobonus, Sismabonus e anche Ecosismabonus: con la risoluzione 34/2020 del 25 giugno, infatti, le Entrate cambiano radicalmente impostazione sui magazzini delle imprese, i cd. immobili merce detenuti per la vendita, confermando la totale applicabilità dei Bonus in maniera diametralmente opposta a quanto 'detto' 12 anni fa con le risoluzioni nn. 303 e 340 del 2008) e allineandosi al prevalente indirizzo della corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.

Di fatto, quindi, viene ampliato l'ambito applicativo delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici esistenti: vi rientrano, adesso, anche imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Come funzionava fino ad oggi

Riguardo all'Ecobonus (art.1, commi da 344 a 349, legge 296/2006):

  • con la risoluzione n. 303/2008 il Fisco aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendola per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”;
  • con la risoluzione n.340/2008, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

L'interpretazione era stata motivata dal fatto che la norma madre avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo “scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.

L'intervento della Cassazione e le non limitazioni

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze, affermando il seguente principio di diritto:

Il beneficio fiscale, …, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi” (cfr. Sez. V, nn. 19815 e 19816 depositate il 23 luglio 2019; nn. 29162 e 29164 depositate il 12 novembre 2019) ovvero “su edifici riassegnati ai soci” (cfr. Sez. V, n. 29163 depositata il 12 novembre 2019).

Tale interpretazione - osserva l'AdE - non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Tra l’altro, poi, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e il comma 344 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

L'allineamento finale: come funzionerà adesso

In definitiva, il Fisco si allinea ai principi sopra esposti: la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art.1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

e, per ragioni di coerenza sistematica, li estende al Sismabonus (art.16, comma 1-bis e seguenti, DL 63/2013). Le condizioni per accedere ai due benefici sono sostanzialmente le stesse. Del resto, si aggiunge, nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, l'Ecosismabonus appunto, fruibile in alternativa ad Ecobonus e Sismabonus in presenza dei requisiti necessari ai fini della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce (comma 2-quater.1, articolo 14, Dl n. 63/2013).

I due regimi, in particolare, possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

LA RISOLUZIONE 34/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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