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Riscatto della laurea, che disdetta per i forfettari: i costi non sono deducibili

Gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, in regime forfetario, non sono deducibili, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, risulti titolare di altri redditi Irpef

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Costa molto cara, la laurea, per chi rientra nel regime forfettario: il sottosegretario del Ministero delle finanze Alessio Maria Villarosa, durante le interrogazioni svoltesi in Commissione finanze della Camera, ha infatti chiarito che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in regime forfetario, non sono deducibili, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, oltre che al reddito derivante dall'attività in regime agevolato, risulti titolare di altri redditi Irpef.

Riscatto della laurea in pillole

Si tratta dell'operazione che consente al lavoratore (pubblico, privato, autonomo, a partita Iva, iscritto alla gestione separata Inps) di ottenere, a proprie spese, la copertura previdenziale di periodi per i quali non ha contributi già pagati. A differenza della copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto della laurea è sempre a titolo oneroso, anche se agevolato dal punto di vista fiscale perché le somme versate possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i contributi obbligatori (una parte della spesa, perciò, può essere recuperata dalle minori tasse pagate).

E' possibile riscattare:

  • il diploma universitario (2-3 anni);
  • la laurea triennale, quadriennale o a unico ciclo;
  • il diploma di specializzazione post-laurea;
  • il dottorato di ricerca (in caso di versamento di contributi alla gestione separata Inps);
  • non si possono invece riscattare gli anni fuori corso.

Il cd decretone (4/2019) ha inserito la possibilità di effettuare un riscatto soft/flessibile della laurea, cioè a condizioni economiche vantaggiose. La novità principale è che sarà possibile, attraverso il riscatto flessibile, riscattare periodi di buco contributivo per un massimo di 5 anni. Sarà cioè il singolo a decidere quanti contributi versare all’Inps per far valere come lavorativi gli anni dell'Università. A contributi minori corrisponderà però una pensione più bassa. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che si potrà andare in pensione 4-5 anni prima, a seconda della durata del proprio corso di laurea.

Per i corsi di studio universitari, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della domanda.

Quindi, fiscalmente, gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino a concorrenza dello stesso. Sono, inoltre, compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1/1/2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.

Forfettari fuori

Come chiarito sopra, quindi, se si esercita l'opzione per il regime forfetario, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto, poiché sono deducibili dal regime forfetario "i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge", escludendo quindi i contributi versati facoltativamente.