Sismabonus
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No asseverazione nei termini, no Sismabonus: alle regole sulle agevolazioni non si deroga

Agenzia delle Entrate: l’attestazione presentata in tempi sbagliati non è conforme alle disposizioni normative che disciplinano lo specifico beneficio fiscale: alle regole sulle agevolazioni non si deroga

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Se l'asseverazione del professionista tecnico sull'efficacia dei lavori effettuati arrivata tardi, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione è salva ma il Sismabonus no.

E' piuttosto importante, il chiarimento - è non è il solo - contenuto nella risposta n.194 del 26 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, basata sulla norma con la quale sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione dell'utilità degli interventi (DM MIT 58/2017). Essa prevede che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto. Non c'è deroga a questo principio.

Bonus edilizio anche con la cessione di cubatura

In primis, le Entrate confermano la fruibilità dei bonus edilizi anche per la demolizione di unità immobiliari non di proprietà, per le quali si possiedono solo i diritti edificatori, seguito dalla ricostruzione, senza incremento di volume, ma con la modifica della sagoma.

Nel caso specifico, avendo il contribuente acquistato i diritti edificatori relativi ai due immobili oggetto di demolizione, egli ha sicuramente diritto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa fiscale, alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Ecobonus), nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96mila euro, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Nel caso concreto, in particolare, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese ammesse alla detrazione, l’istante deve fare riferimento alle due unità immobiliari alle quali attengono i diritti edificatori acquisiti, valorizzando l'eventuale circostanza che uno degli immobili sia pertinenziale dell'altro. In tal caso, infatti, la detrazione può essere calcolata su un importo massimo di spesa pari a 96mila euro.

Ma il Sismabonus no (con asseverazione tardiva)

Passando alla nota dolente, l'Agenzia delle Entrate osserva che, per realizzare questi interventi edilizi, l'istante ha presentato a luglio 2018 la prima comunicazione di inizio lavori, integrata ad aprile 2019 con una nuova comunicazione  di inizio dei lavori strutturali eseguiti dall'impresa, alla quale è stata allegata l’asseverazione prevista dal DM del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, con il quale sono state fissate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, il decreto prevede che il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato e, per l'accesso alle detrazioni, occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle predette disposizioni, non consente l'accesso al Sismabonus e non ci sono deroghe a questa regola.

LA RISOLUZIONE 194/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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