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Direttore dei Lavori: responsabilità per difetti dell'opera da vizi di progettazione e per infortuni sul lavoro

La Cassazione chiarisce il perimetro dell'esclusione della responsabilità del direttore lavori per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali e fornisce chiarimenti sulle sue responsabilità in merito agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata

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Segnaliamo l'interessante ordinanza 6321/2020 della Corte di Cassazione, riferita a un caso particolarmente spinoso, riguardante il risarcimento dei danni - chiesto al Direttore dei Lavori e al Condominio - subiti dai familiari in conseguenza del decesso di un loro congiunto, avvenuto nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di un condominio.

La Corte territoriale, nello specifico, ha evidenziato come nessuno dei due convenuti potesse ritenersi responsabile del decesso, non avendo il direttore dei lavori mai assunto alcun impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati, né avendo, il condominio committente, mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risultata pienamente idonea all'esecuzione delle lavorazioni affidatele, senza rilievo di alcun profilo di culpa in eligendo da parte del condominio committente.

L'oggetto del contendere, portato in Cassazione, è rappresentato dal fatto che la Corte territoriale avrebbe, secondo i ricorrenti, erroneamente escluso la responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del loro congiunto, omettendo di valorizzare il significato delle disposizioni legislative richiamate dirette a imporre, al direttore dei lavori, numerosi obblighi di controllo, di accertamento e di intervento nella materia della sicurezza dell'attività lavorativa svolta in esecuzione del contratto di appalto.

I doveri del Direttore dei Lavori

Per la Cassazione cio non è ammissibile, perché il giudice d'appello, nell'escludere la responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del lavoratore per cui è causa (non avendo lo stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati), si è correttamente allineato al consolidato insegnamento ai sensi del quale il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Quando il Direttore dei Lavori risponde degli infortuni in cantiere?

Un'eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente) può essere configurata solo se al direttore dei lavori:

  • siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze;
  • con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei lavori.

Le responsabilità del condominio committente

Anche su questo punto, la Cassazione conferma la decisione di secondo grado, poiché, in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaitatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

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