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Direttore dei Lavori e responsabilità civile professionale: incarico, obblighi, particolarità

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità civile del direttore dei lavori e sull'obbligo d'informazione durante le varie fasi della realizzazione dell'opera

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Tutto deriva da una richiesta di accertamento di inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto di appalto da parte dell'appaltatore con condanna della convenuta/committente al saldo per i lavori eseguiti ed al risarcimento del danno per il mancato guadagno per aver deciso di interrompere i lavori ritenendo di non essere stata informata sulle spese aggiuntive in corso d'opera.

Secondo la committente, aver versato quanto richiesto per i lavori necessari "bastava e avanzava": per questo chiamava in garanzia l'architetto che aveva curato la progettazione e svolgeva il ruolo di direttore dei lavori. Il quale, a sua volta, presentava ricorso in Cassazione contro la committente sostenendo di non aver ricevuto il pagamento della parcella relativa alla direzione dei lavori.

La Corte di merito ha ritenuto inadempiente il professionista/architetto con riferimento alla sola attività di direttore dei lavori e non a quella di progettazione.

La corretta informazione del DL Lavori al committente

La Cassazione osserva che l'inadempimento dell'architetto è stato ravvisato esclusivamente nella mancata attivazione al fine di informare adeguatamente la proprietaria degli immobili sulla entità dei lavori supplementari da svolgere e sui relativi maggiori oneri. E' questa l'unica censura mossa dal giudice di secondo grado all'attività professionale del ricorrente - l'architetto, appunto - in relazione al suo incarico di direttore dei lavori. Ne consegue la inconferenza del motivo di ricorso nella parte relativa alle presunte critiche all'espletamento in generale delle mansioni collegate a detto incarico.

La Corte lagunare spiega che le opere non comprese nel preventivo dell'appalto e che comportarono il maggiore esborso consistettero nella esecuzione di uno scavo più profondo rispetto a quello previsto in origine per la necessità di inserire una vasca armata di maggiore spessore, essendo emersa, durante gli scavi volti a realizzare la vasca di contenimento delle acque alte, una linea di falda alta. La Corte dà poi atto che dalle risultanze istruttorie era risultato che la committente fosse stata informata dei problemi insorti e della necessità di variare lo scavo e l'impermeabilizzazione e che avesse personalmente assistito sia allo scavo sia alla impermeabilizzazione, dopo aver assentito alla esecuzione delle opere: tant'è che il rigetto della domanda dell'appaltatore di ottenere un ulteriore compenso a fronte di tali lavori aggiuntivi è stato fondato solo sulla mancanza di autorizzazione scritta e di indicazione per iscritto della variazione del compenso, come prescritto dall'art. 1659, secondo comma, c.c.

Da tale premessa il giudice di seconde cure aveva tratto contraddittoriamente la conclusione di una inadeguata informazione da parte del direttore dei lavori alla committente in ordine alla entità dei lavori da eseguire e dei relativi maggiori oneri.

La Cassazione da ragione all'architetto, il quale aveva rispettato il contratto d'opera professionale (artt. 2229 e segg. c.c.), avendo svolto correttamente tutte le attività attinenti alle mansioni di direttore dei lavori, in particolare seguendo correttamente l'esecuzione dei lavori, informando costantemente la committente, correggendo i progetti in relazione alle emergenze verificatesi in corso d'opera in vista del raggiungimento dell'obiettivo della buona riuscita delle opere commissionate.

La predisposizione della DIA

Sulla base del regolamento edilizio comunale, il locale di cui si tratta (ex ambulatorio) avrebbe potuto essere utilizzato solo come studio, sicchè la D.I.A., predisposta dall'architetto era stata erroneamente fondata sulla destinazione del locale stesso ad uso residenziale, con conseguente mancato rilascio del titolo autorizzativo; dall'altro, esclude al riguardo l'inadempimento del professionista.

Né può ragionevolmente affermarsi che la circostanza, pure sottolineata dalla Corte di merito a suffragio del suo convincimento in ordine al mancato raggiungimento della prova della negligenza del professionista, che comunque fosse stata autorizzata, a seguito di sanatoria, l'utilizzazione del locale come studio, cioè ad un uso che non era quello richiesto dalla committente, possa valere ad esimere da responsabilità il professionista.

Cosa deve fare il direttore dei lavori? E quando la sua nomina è obbligatoria?

Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

NB - nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell'appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria.

Nel caso privato - come nella specie - il conferimento dell'incarico può essere fatto tanto dal Committente quanto dall'Appaltatore, nel cui interesse il professionista svolgerà l'incarico, ma molto spesso la qualifica rimane in capo al "Progettista " con notevole aggravio di responsabilità per l'interessato.

Il DL deve, tra l'altro:

  • eseguire il controllo tecnico;
  • eseguire il controllo contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
  • informare la PA su eventuali illeciti commessi durante l'esecuzione dell'opera e fermare i lavori per non diventare complice e passibile di denuncia;
  • redigere i verbali sull'apertura del cantiere, sull'esito dell'opera, sulla correttezza del progetto;
  • segnalare eventuali modifiche da apportare, a controllare che tutto venga fatto come richiesto attraverso delle visite periodiche al cantiere. In sostanza è lui il responsabile della corretta esecuzione dei lavori;
  • coordinare il lavoro tra le varie figure lavorative;
  • supervisionare l'attività;
  • accertare la conformità dell'opera al progetto e alle modalità di esecuzione. Secondo l'orientamento della Cassazione, può rispondere di un danno ad un terzo se non ha impartito le opportune direttive per evitare il danno stesso oppure non si è preoccupato di farle osservare, bloccando se necessario l'opera o, addirittura, rifiutandosi di dirigerla quando non vengono adottate le dovute cautele;
  • ordinare la sospensione delle opere quando ci sono delle circostanze speciali che non consentono temporaneamente di realizzarle a regola d'arte;
  • disporre le opportune varianti al progetto inizialedopo l'opportuna approvazione del committente.

Direttore dei Lavori e committente: i rapporti

Il DL deve accertare delle conformità sia la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia la modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Attenzione però: in base alla disciplina civilistica e ai precedenti giurisprudenziali, il DL non è solamente chiamato a controllare la conformità delle opere in base al progetto, ma è chiamato ad individuare e correggere eventuali mancanze progettuali che dovessero presentarsi inficiando il lavoro, poiché il mancato buon esito delle opere precluderebbe il raggiungimento dello scopo prioritario del committente.

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