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Progetti per opere in cemento armato, chi deve fare cosa: tra geometra, ingegnere, collaborazione e controfirma

Tar Napoli: anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell’opera, è comunque necessario che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato

Segnaliamo, in materia di normativa urbanistica ma anche e soprattutto di competenze professionali, l’interessante sentenza 2684/2020 del 26 giugno 2020 del Tar Napoli, dove si spiegano perfettamente la funzione e le competenze del geometra in zona sismica anche in eventuale co-firma col tecnico laureato

Nel caso specifico, il vicino aveva presentato ricorso contro un comune per il permesso di costruire rilasciato in merito a un progetto sottoscritto da un geometra, e quindi come tale - per il ricorrente - non abilitato alla progettazione di costruzioni con cemento armato

Il Tar accoglie il ricorso del vicino ed annulla il permesso rilasciato a firma del geometra. Ecco perché.

Le competenze del geometra

In virtù di quanto indicato all’art. 16, lett. m), RD 274/1929 e dalle leggi 1086/1971, e 64/1974, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 144/1949 (recante la tariffa professionale): 

  • la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l), del medesimo art. 16, RD 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.
  • per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

E se l’opera è modesta? Serve comunque un professionista abilitato

Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell’opera, quindi, è comunque necessario che, in ogni caso, i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra.

Infatti, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.

Non basta la controfirma

Attenzione però: non basta, infatti, assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038).

Il professionista, che svolge la progettazione con l’uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel senso appunto che l’incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere, ma deve essere sin dall’inizio affidato anche a quest’ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989).

Nel caso di specie il progettista che ha sottoscritto l’atto è unicamente un geometra, come tale a ciò non abilitato, né è stata comprovata l’intervento di un tecnico abilitato per quanto riguarda la progettazione delle strutture del cemento armato (partecipazione alla progettazione che peraltro dovrebbe possedere i requisiti indicati).

E non contano, in senso contrario:

  • l’allegazione del controinteressato secondo cui il medesimo progetto sarebbe stato sottoscritto anche da un architetto, che al contrario risulta chiaramente solo come direttore lavori;
  • la deduzione difensiva secondo cui il progetto depositato presso il genio civile sarebbe stato sottoscritto da un Ingegnere, di cui quello depositato presso il Comune avrebbe mero contenuto riproduttivo, in quanto sfornita di evidenze probatorie a supporto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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