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Servizi di architettura e ingegneria: non serve essere professionisti per la progettazione! La sentenza europea

Qualsiasi ente abilitato ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, a prescindere dalla sua forma giuridica, ha diritto a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, anche in caso di ente senza scopo di lucro

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Attenzione alle indicazioni della Corte di giustizia UE, che nella sentenza dell'11 giugno 2020, C‑219/19 che intraprende una 'strada' particolare per l'ammissione alle gare di progettazione, cioè i servizi di architettura e ingegneria.

La Corte, intervenuta in una disputa contro il MIT e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del considerando 14, dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Anche gli enti senza scopo di lucro possono fornire servizi di ingegneria

Nello specifico, in linea con la precedente giurisprudenza, la Corte di giustizia UE ha affermato che:

  • qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi, e ciò anche quando tale preclusione sia determinata da specifiche presunzioni discendenti dalla sua forma giuridica, quale quella di ente senza scopo di lucro;
  • lo svolgimento a titolo professionale delle prestazioni di architettura ed ingegneria in via continuativa e remunerata non veicola, ex se, una presunzione di maggiore affidabilità del soggetto e non potrebbe giustificare, dunque, le correlate limitazioni soggettive poste dalla legislazione nazionale che disciplina le procedura di affidamento: se un soggetto è abilitato a svolgere determinate prestazioni deve, in sintesi, poter rendere le stesse anche nei confronti di committenti pubblici.

Servizi di ingegneria e architettura: riepilogo delle regole italiane

L'art.45 del Codice Appalti definisce il concetto di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e il successivo art.46 istituisce un regime speciale per i servizi di architettura e di ingegneria per cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria solo alcuni operatori (precisamente definiti).

Per partecipare a questo tipo di gare le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Il caso e la decisione finale

Il ricorrente è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi del codice civile italiano, con sede in Italia e che si occupa in particolare dello studio delle catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della pianificazione, della gestione e del monitoraggio dell’ambiente e del territorio, nonché della protezione civile e ambientale.

Per partecipare a gare d’appalto per l’affidamento del servizio di classificazione del territorio in base al rischio sismico, tale fondazione ha presentato una domanda di iscrizione nel casellario degli operatori abilitati a prestare servizi di ingegneria e architettura tenuto dall’ANAC. Ma dato che non rientrava in alcuna delle categorie di operatori economici di cui all’art.46, comma 1, l’ANAC ha emesso una decisione di diniego della domanda di iscrizione.

Da qui il ricorso alla Corte UE, la quale ha rilevato che, in forza della normativa italiana, una fondazione come la ricorrente, che con la propria attività non persegue uno scopo di lucro, non è ammessa a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tale ente sia abilitato in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto di cui trattasi.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo UE e la giurisprudenza della stessa Corte, la sentenza ha confermato che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

LA SENTENZA INTEGRALE E L'APPROFONDIMENTO DI PALAZZO SPADA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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