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Cessione del credito Superbonus edilizi DL Rilancio: nessun limite, si fa anche in stato di avanzamento lavori

L'art.121 del DL Rilancio, nella sua versione definitiva, non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo

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La cessione del credito su tutti i Bonus Casa, compreso il Superbonus 110% del Decreto Rilancio, è "off limits".

Lo si evince dal contenuto finale - provvedimento al voto della Camera giovedì 10 luglio per il passaggio al Senato dove sarà blindato e convertito in legge entro il 18 luglio - dell'art.121 del DDL di conversione del decreto-legge 34/2020, che andiamo ad analizzare nel dettaglio perché, assieme all'art.119, fissa i termini precisi per beneficiare appieno dei vecchi nuovi bonus edilizi.

NB - per quel che riguarda il Superbonus, serve la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate, attesa entro 30 giorni dalla conversione in legge (quindi, si presume, entro la terza settimana di agosto).

Cessione del credito: le novità principali

L’articolo 121, modificato in sede referente, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Queste le novità in pillole:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettantee che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Chi può optare per la cessione del credito

Possono cedere la detrazione fiscale o optare per lo sconto sul corrispettivo i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi relativi a:

  • adozione di misure antisismiche inclusi quelli per i quali compete la detrazione del 110%, di cui al comma 4, del novellato art. 119 del DL 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio, di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici, di cui alla lettera h), comma 1 del medesimo art. 16-bis, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dei commi 5 e 6, dell'art. 119 del DL 34/2020;
  • recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui ai commi da 219 a 223, dell'art. 1 della legge 160/2019 (situazione confermata ora anche dalla lettera d, del comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020)
  • efficienza energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 119 del DL 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi 8, dell'art. 119 del citato DL 34/2020.

La possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, deve riguardare, in linea di principio, tutti i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla norma contenuta nel comma 2 dell'art. 121 del DL 34/2020, quindi, sia i soggetti Irpef che Ires, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali e altro, a prescindere dalla tipologia dell'immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

NB - le disposizioni di cui sopra si pongono esplicitamente in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto (articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1; articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

L'avanzamento dei lavori

Per gli interventi di cui all’art.119 del DL Rilancio (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche) è possibile cedere o scontare il credito, da parte dei soggetti che sostengono le relative spese, anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma con due limiti :

  • che le cessioni in corso d'opera non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • che ciascun stato di avanzamento deve riguardare almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Semplificando: gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

La compensazione dei crediti

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Nel corso dell’esame in commissione è stato chiarito che le disposizioni in esame derogano all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro

L'opzione in via telematica

Nel corso dell’esame in sede referente è stato infine precisato che, per l’esercizio dell’opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3 del DPR 322/1999, ovvero:

  • a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • b) i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I controlli del Fisco

L'Agenzia delle entrate eseguirà, a posteriori, controlli e verifiche, soprattutto documentali, e qualora sia accertata la mancata «sussistenza» (e non più «integrazione»), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della detrazione, procederà con il totale recupero dell'importo non spettante, nei confronti dei beneficiari, sebbene abbiano optato per la cessione e/o lo sconto in fattura, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario del credito, in presenza di accertato concorso nella violazione (comma 5, art. 121).

Nel caso in cui non emerga un concorso nella violazione tra beneficiario e fornitore e/o cessionario, questi ultimi rispondono esclusivamente dell'utilizzo irregolare o maggiore, rispetto allo spettante, del credito d'imposta (comma 4, art. 121).

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