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Decreto Semplificazioni: tutto sul Collegio Consultivo Tecnico con Ingegneri, Architetti, Esperti BIM

L'art.6 del DL Semplificazioni prevede la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data è prevista, presso ogni stazione appaltante, fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie definite nell’articolo 35 del Codice Appalti

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Il Collegio consultivo tecnico è stato reintrodotto dal DL Sblocca-Cantieri (32/2019, convertito in legge 55/2019). Il DL Semplificazioni, per il quale attendiamo sempre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha abrogato i commi da 11 a 14 dell’art.1 dello Sblocca-Cantieri.

L’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico rientra nell’ambito contratti pubblici ed edilizia: di fatto, si introduce l’obbligatorietà di tali organi con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti.

Collegio Consultivo Tecnico: come funzionerà

Fino al 31 luglio 2021 si prevede l’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale.

Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell’opera) di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell’appalto.

Nei casi in cui i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL in questione.

Al comma 3 dell’articolo 6 del DL Semplificazioni viene specificato che:

  • l’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
  • l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Collegio Consultivo Tecnico: chi c'è dentro

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.

La scelta dei tecnici

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma precedente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

Le stazioni appaltanti, tramite il RUP, possono costituire un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente all’esecuzione del contratto, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente, viene invece sciolto al termine dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Compenso e limiti dell'incarico

  • i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al periodo precedente da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera;
  • ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

IL TESTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI (BOZZA 6 LUGLIO ORE 19, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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