La conversione in legge del decreto 34/2020 'costringe' i professionisti a stipulare una polizza da almeno 500 mila euro e da loro più responsabilità. Le asseverazioni sono infatti indispensabili per Ecobonus e Sismabonus rinforzati ma si rischia una multa fino a 15 mila euro per quelle false
Niente asseverazione, niente Superbonus. Per 'dimostrare' l'esistenza dei requisiti atti a beneficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati o alla cessione degli sconti relativi (art.119 e 121 DL Rilancio ormai prossimo alla conversione in legge), è necessario - come stabilisce il comma 13 - che:
L'asseverazione di cui al comma 13:
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico (comma 13, (lettera a)). Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
NB - la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata dal professionista.
In caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
L'asseverazione è necessaria sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico: nel secondo caso, ne sono responsabili i progettisti strutturali ossia i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.
Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.
NB - gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La prova deriverà dall'attestato di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciato appunto dal tecnico abilitato nell'asseverazione.
Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all'ENEA: le modalità della trasmissione saranno regolamentate da un successivo decreto del MISE.
Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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