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Superbonus DL Rilancio: focus su asseverazioni dei tecnici, multe per attestazioni false e polizze assicurative

La conversione in legge del decreto 34/2020 'costringe' i professionisti a stipulare una polizza da almeno 500 mila euro e da loro più responsabilità. Le asseverazioni sono infatti indispensabili per Ecobonus e Sismabonus rinforzati ma si rischia una multa fino a 15 mila euro per quelle false

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Niente asseverazione, niente Superbonus. Per 'dimostrare' l'esistenza dei requisiti atti a beneficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati o alla cessione degli sconti relativi (art.119 e 121 DL Rilancio ormai prossimo alla conversione in legge), è necessario - come stabilisce il comma 13 - che:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;
  • per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano anche la congruità delle spese sostenute. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

L'asseverazione di cui al comma 13:

  • è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121;
  • attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico (comma 13, (lettera a)). Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Polizza assicurativa di 500 mila euro

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
 
NB - la polizza è necessaria per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata dal professionista.

Sanzioni per false asseverazioni

In caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Sismabonus 110%: attestazione del professionista tecnico sul rischio sismico

L'asseverazione è necessaria sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico: nel secondo caso, ne sono responsabili i progettisti strutturali ossia i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Ecobonus 110%: APE prima e dopo l'intervento

Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.

NB - gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta. La prova deriverà dall'attestato di prestazione energetica ante e post intervento, rilasciato appunto dal tecnico abilitato nell'asseverazione.

Trasmissione dell'asseverazione all'ENEA

Una copia dell'asseverazione deve essere trasmessa per via telematica all'ENEA: le modalità della trasmissione saranno regolamentate da un successivo decreto del MISE.

Cessione del credito: l'importanza dei professionisti tecnici

Il ruolo dei professionisti tecnici è fondamentale anche ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto: per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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