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Sismabonus "sospeso" tra asseverazione e permesso di costruire: ecco quando scatta la detrazione

Agenzia delle Entrate: il DL “Crescita” ha esteso l’applicazione del beneficio agli interventi attivati dal 2017 nelle zone a rischio sismico 2 e 3, con presentazione contestuale della documentazione

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Continuano, i chiarimenti del Fisco sul Sismabonus in riferimento alle documentazioni necessarie per beneficiare della detrazione. Stavolta l'Agenzia delle Entrate, con la risposta 214 del 14 luglio 2020, evidenzia che il Sismabonus è riconosciuto agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, per i quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma, comunque, entro la data di stipula del rogito.

Asseverazione non contestuale al permesso di costruire

Di fatto, questa risposta si avvicina molto ai contenuti della precedente n.196/2020 e della risoluzione 38/E/2020, e arriva per chiarire la domanda di un’impresa di costruzione che sta demolendo un vecchio edificio in zona sismica 3 per ricostruire nuove unità abitative. Il progetto è stato autorizzato dal Comune con permesso di costruire del 2018, su richiesta effettuata nel 2017, seguita nello stesso anno dalla comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.

La domanda ruota sul fatto che l'art.8 del DL 34/2019 (Crescita) ha esteso l’applicazione del “sismabonus” alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3: per ottenere la detrazione prevista è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal DM 58/2017, e occorre che tale asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.

Ma al momento della richiesta del titolo edilizio abilitativo del permesso di costruire, non è stata contestualmente allegata l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, seppure la società ne fosse in possesso, “... in quanto il richiesto adempimento è stato previsto per gli interventi attivati dal 1° gennaio 2017 in zone sismiche classificate a rischio sismico 2 e 3 solo con il successivo decreto crescita (art. 8 D.L. 30 aprile 2019, n. 34)”. Quindi, attraverso una documentazione integrativa, l'istante ha prodotto l'asseverazione tecnica nel 2018.

La domanda quindi è: l’asseverazione tecnica può essere presentata successivamente alla richiesta del permesso di costruire, per consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari di fruire del beneficio fiscale?

Sismabonus ok per autorizzazioni dal 1° gennaio 2017 al 1° maggio 2019

La risposta è affermativa.

Il comma 1-septies dell'art.16 del DL 63/2013, inserito dall'articolo 46-quater del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, e successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, DL 30 34/2019 nella versione vigente al momento di presentazione dell'istanza, prevede che "qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (...)".

Inoltre, il CSLLPP - con nota 4260 del 5 giugno 2020 - ha chiarito che il comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto “Crescita”, “tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari”. L’Agenzia, quindi, in base a quanto sopra chiarito, ritiene che, nel caso in esame, il Sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari situate nelle zone sismiche 2 e 3, per le quali le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

L'asseverazione deve comunque essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

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