Efficienza Energetica
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Efficienza energetica: nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale! News su limiti di trasmittanza e consumi energetici

Tra le novità del decreto legislativo 73/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio, novità importanti sulla misurazione e la fatturazione dei consumi energetici nei condomini

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Si chiama "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", il decreto legislativo n.73 del 14 luglio 2020 che il Governo aveva approvato nel Cdm dello scorso 7 luglio e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 14 luglio. 

Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 29 luglio 2020 portandosi dietro non poche novità di rilievo per i professionisti e l'edilizia. Vediamone alcune:

  • estensione l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
  • raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
  • estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
  • integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;
  • realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
  • ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
  • eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica;
  • possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Limiti di trasmittanza, maggior spessore murature esterne e deroghe alle distanze minime tra edifici

Si va a modificare il comma 7 dell'art.14 del decreto legislativo 102/2014, tramite l'art. 13 del decreto in oggetto che, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, prevede che il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del dpr 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici nei condomini

Una novità importante è rappresentata dall'integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020 nei condomini (art.19).

Riassumendo, dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020. Entro il 1° gennaio 2027, tutti questi sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, viene inserito l'Allegato 9 - "Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico". Queste le novità:

  1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore: per consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno;
  2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo: Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento;
  3. Informazioni minime in fattura: nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
    • prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
    • b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
    • c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
    • d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
    • e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
    • f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Diagnosi energetiche e sanzioni

Viene eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica conformemente a quanto previsto dall’allegato 2 del decreto legislativo n.102/2014.

Inoltre, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 euro a 15.000 euro in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche, e da 1.000 a 10.000 euro in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse, o di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel lasso di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva.

Conto Termico: aggiornamento entro il 30 giugno 2021

L'art.7 dispone che l'obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.

Si prevede:

  • l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
  • l'ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA;
  • nuove tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA;
  • la possibilità di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonchè dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microcogenerazione.

IL DECRETO LEGISLATIVO 73/2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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