L'art.38 del DL Semplificazioni sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli impianti del genere in esame e, per un altro, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato
Tra le novità apportate dal DL 76/2020 - Semplificazioni, l'art.38 comma 6 'parla' di reti 5G e, nello specifico, sancisce che «I sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato». Tradotto: i sindaci non potranno più opporsi alla installazione di antenne.
Il principio è stato quindi subito applicato dal Tar Sicilia, che con l'ordinanza 549/2020 ha bocciato l'iniziativa di un sindaco che aveva vietato a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo.
Il comma 6 dell'art.38 stabilisce peraltro che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato».
Quindi, riepilogando, la materia dell’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazione (nella specie, 5G), di esclusiva pertinenza dell’ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, non si presta ad essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente.
L’art. 8 comma 6 della legge 36/2001, come modificato dall’art. 38 comma 6 DL 76/2020, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame e, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
Si tratta, peraltro, di un servizio di pubblica utilità, il cui potenziamento è stato oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’1.7.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla sua diffusione.
Vengono introdotte diverse misure di semplificazione per:
con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5).
Inoltre:
L'ORDINANZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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