Sismabonus
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Asseverazione tardiva Sismabonus? Niente agevolazione! Ecco perché

Agenzia delle Entrate: il solo ampliamento volumetrico dei precedenti edifici non costituisce un ostacolo al godimento del beneficio, l’intempestiva attestazione del progettista dei lavori invece sì

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Attenzione all'asseverazione (che va molto di moda ultimamente): se non si presenta in tempo quella prevista al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico, salta lo sgravio fiscale (in questo caso il Sismabonus).

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 244/2020 del 5 agosto, dove si evidenzia che non hanno diritto alla fruizione del sismabonus gli acquirenti delle unità immobiliari che risulteranno dalla demolizione e ricostruzione di tre fabbricati, visto che la società che realizzerà i lavori e alienerà gli immobili non ha presentato la prevista asseverazione del tecnico al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico.

Si torna ancora una volta, quindi, sui requisiti oggettivi e sulla documentazione necessaria per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

L'incremento volumetrico non è di ostacolo al godimento del beneficio

Il Fisco chiarisce, in primis, che è possibile fruire della detrazione fiscale anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente", quando le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfrcircolare n. 13/2019). Esattamente come nel caso prospettato.

La documentazione da presentare

In seconda istanza, si chiede se le autorizzazioni all’avvio dei lavori sullo stesso lotto (la Scia per la demolizione dei fabbricati e manufatti esistenti e il permesso a costruire) siano anch’esse un problema per l’accesso al sismabonus, da parte dei futuri acquirenti delle unità immobiliari. In tutto ciò - ed è qui il punto focale - non ha ancora presentato l’asseverazione del direttore dei lavori, di cui all'articolo 3 del Dm n. 58/2017.

Le Entrate spiegano che èbisogna fare esclusivo riferimento alle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché alle modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, stabilite dal Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017.

In particolare, l’articolo 3 del decreto, prevede, tra l’altro, che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto e tale attestazione deve essere allegata “alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.

Ma qui tutto ciò non è avvenuto, in quanto l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente. Niente asseverazione, niente Sismabonus.

LA RISPOSTA 244/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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