Ponti e Viadotti
Data Pubblicazione:

Decreto Agosto: misure di interesse per progettazione, messa in sicurezza, opere, scuole, viadotti

L'ultima bozza datata 6 agosto 2020 licenziata salvo intese dal Governo - ma ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale - contiene svariati articoli di interesse per l'edilizia

Il decreto 104/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 203 del 14 agosto 2020, contiene svariati articoli di interesse per l'edilizia

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Riepiloghiamo le misure di interesse per l'edilizia, i professionisti, la scuola e le opere pubbliche contenute nel Decreto Agosto (DL 104/2020, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), con scadenza per la conversione in legge - attualmente al vaglio del Senato - prevista per il 13 ottobre 2020.

Incarichi di collaborazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

L’articolo 24, comma 1, consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Il comma 12, lett. a), prevede la relativa copertura.

In dettaglio, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co.6 del d.lgs. 165/2001.

Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali

L’articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all’eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029.

L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico -, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).

Le regioni che rientrano nei parametri stabiliti, in via cumulativa, dal comma 1 sono - in base alla rettifica dell’originaria relazione tecnica, rettifica allegata anch’essa al disegno di legge di conversione del presente decreto119 - l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia - la suddetta rettifica ha espunto dall’elenco la regione Umbria -; l’applicazione del medesimo beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 1 citato).

Misure per l’edilizia scolastica

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità, tra le quali l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica.

Le risorse sono suddivise in quote destinate a specifiche finalità, delle quali costituiscono il limite di spesa. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 235 del D.L. 34/2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse in questione tra le finalità indicate dai commi 2 e 3 (comma 5).

La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 (comma 2) - pari all'8 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

  • permettere - attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (comma 2, lett. a)).

NB - Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di un trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della predetta legge, è integralmente di competenza di comuni e province. Si ricorda che, in base alla L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: - i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; - le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica

 

Incremento risorse per progettazione Enti locali

L'art.45 prevede l'integrazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 51-58) per quanto concerne il contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

NB - gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno.

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020.

I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.

Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Viene stabilito altresì che lo stanziamento per gli enti locali inizialmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020- 2034 sia invece fino al 2031.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio

L'art.46 prevede l'incremento dei fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e ss. della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) incrementando tali risorse di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022 (lo stanziamento attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni per l’anno 2022).

Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

Incremento risorse per piccole opere

L'art.47 prevede l'integrazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-39): tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020- 2024, un contributo di 500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30.

Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento.

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

Con l'art.48, viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (commi 63 e 64) sul finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.

A tale scopo viene autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (la norma iniziale autorizzava la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione.

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, l'art.49 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Con decreto interministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Procedure per l’assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana

L’articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento

L'art. 51 modifica il cosiddetto DL Crescita (art. 30, comma 14 bis del DL 34/2019) stabilizzando i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dal 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Disposizioni in materia di eventi sismici

L’articolo 57:

  • proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza (comma 2);
  • incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l’anno 2021 (comma 1);
  • prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in Centro Italia (comma 3);
  • stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (comma 4);
  • prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (comma 5);
  • estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’imposta 2022; integra, inoltre, l’autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 6);
  • stabilisce la predisposizione e l’aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7);
  • proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 2018 (comma 8);
  • dispone la proroga o il rinnovo, sino all’anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);
  • proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);
  • proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell’Aquila (comma 11);
  • estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);
  • proroga fino all’anno 2021 l’autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12);
  • proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13);
  • proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14);
  • prevede l’impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012 (comma 15);
  • autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 16);
  • proroga all’anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 17).

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

L’articolo 60, comma 1, rifinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Il comma 2 rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008).

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

L’articolo 62 dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

  • a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
  • b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Specificamente, l’articolo integra con tale previsione l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (nuovo comma 1-bis).

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

L’articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 Cura Italia

L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre 2010 dall’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI.

La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive

L’articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l’acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.

Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l’incentivo, c.d. ecobonus, per l’acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all’incentivo aggiuntivo per l’acquisto di autoveicoli nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal DL 34/2020 e qui rimodulato, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo (commi 1 e 2).

Si rinvia ad un provvedimento attuativo la disciplina dell’agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

L’ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di credito d’imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita.

Il comma 3 istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per l’anno 2020, per l’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti.

Si agevola infine (comma 4), l’acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Superbonus dimore storiche

L’articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

In particolare il comma 6 modifica l’articolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio, stabilendo che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Pertanto, le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus) sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

L’articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali

L’articolo 94 dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del termine (previsto dall’art. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Rateizzazione versamenti sospesi

L’articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Proroga secondo acconto ISA e forfettari

L’articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga riscossione coattiva

L’articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta “decadenza lunga” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.

Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

IL DL AGOSTO (104/2020) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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