Superbonus
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Superbonus 110%: carrellata sugli adempimenti burocratici obbligatori. Tutto quello che serve

La circolare dell'Agenzia delle Entrate contiene tutte le indicazioni: servono comunque bonifico tracciabile, visto di conformità, copia dell’asseverazione e fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per gli interventi

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Con la circolare 24/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute negli artt.119 e 121 del DL 34/2020 - Rilancio, rilasciando una sorta di guida per la fruizione del Superbonus 110% che vale sia per gli interventi di miglioramento sismico che per quelli di efficientamnto energetico e per le facciate.

Oggi ci focalizziamo sugli adempimenti burocratici, davvero molti, che interessano sia il libero cittadino/professionista che deve beneficiare del bonus, sia il professionista/tecnico abilitato che deve rilasciare le asseverazioni.

Adempimenti e documenti per il Superbonus 110

Per ottenere il Superbonus 110%, di fatto è necessario eseguire gli adempimenti “ordinariamente” previsti per gli altri interventi edilizi (recupero del patrimonio immobiliare, efficientamento energetico, misure antisismiche, facciate e installazione delle colonnine di ricarica), con qualche aggiunta specifica.

Quindi:

  • modalità di pagamento: i pagamenti devono essere eseguiti con la modalità del bonifico tracciato (causale, codice fiscale beneficiario, codice fiscale o partita Iva del fornitore e/o prestatore,  salvo nel caso in cui il beneficiario (fruitore) della detrazione sia intenzionato a ottenere lo sconto in fattura, quindi senza esecuzione di alcun pagamento, ovvero anche in caso di cessione del credito). NB - nella circolare si precisa che possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti di credito per il pagamento degli interventi relativi al risparmio energetico e/o al recupero del patrimonio edilizio e che l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa;
  • visto di conformità leggero ex art.35 del d.lgs. 241/1997: necessario SOLO ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dai medesimi soggetti (commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro e Caf) incaricati alla trasmissione della relativa dichiarazione, obbligati a verificare la presenza dell'asseverazione e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
  • asseverazione classica: limitatamente alla detrazione diretta maggiorata del 110% o per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'asseverazione deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, in riferimento agli interventi agevolati eseguiti;
  • asseverazione specifica per efficientamento energetico e/o per interventi antisismici: anche ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione maggiorata e non solo per la cessione e/o lo sconto, è necessario ottenere, per l'efficientamento energetico, l'asseverazione a cura di un tecnico abilitato tendente a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che la spesa è congrua, sulla base delle istruzioni fornite il cd. Decreto Asseverazioni e, per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, iscritti in ordini e/o collegi, seguendo le indicazioni fornite con il decreto del MIT del 58/2017, con deposito presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'art. 5 del dpr 380/2001. NB - queste asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e, per gli interventi di miglioramento energetico beneficiari del 110%, le stesse deve far riferimento ai prezzari indicati dal cd. Decreto Prezzi;
  • documenti da conservare senza meno: il contribuente deve conservare:
    • le fatture e/o le ricevute fiscali delle spese sostenute per gli interventi (o di documenti equipollenti e/o alternativi in presenza di prestazioni e/o forniture effettuate da soggetti esclusi);
    • la ricevuta del bonifico bancario e/o postale;
    • l'autorizzazione del proprietario, quando il fruitore è un mero detentore dell'unità abitativa e, in caso di interventi eseguiti su parti a comune, la delibera assembleare relativa e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (o la certificazione dell'amministratore);
    • una copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea (per gli interventi energetici) o allo sportello unico (in caso di interventi antisismici).

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