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Subappalto, anche l'Italia si adegua all'UE: no al limite del 30%-40%

Il Consiglio di Stato ripristina l’aggiudicazione di una gara sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea

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I limiti al subappalto, previsti dalle norme italiane sui contratti pubblici, sono contrarie al diritto comunitario. Anche il Consiglio di Stato si adegua alle indicazioni della Commissione Europea, supportata dalle decisioni della Corte di Giustizia Ue: nella sentenza 4832/2020, infatti, Palazzo Spada ha ripristinato l’aggiudicazione di una gara, precedentemente annullata dal Tar perché il raggruppamento vincitore aveva sforato il tetto al subappalto e al ribasso consentito.

Subappalto: l'oggetto del contendere

Il Codice Appalti, all’articolo 105, impone un tetto del 30% (poi elevato temporaneamente al 40%) per il subappalto e un limite del 20% per i ribassi. Questoi limiti hanno provocato svariati richiami da parte della Corte di Giustizia UE all'Italia.

In questo caso, un raggruppamento di imprese si era aggiudicata una gara per la prestazione di servizi ma la seconda classificata aveva presentato ricorso e il Tar Lazio le aveva dato ragione spiegando che non era stato possibile valutare il massiccio ricorso, mediante subappalto, a delle cooperative sociali di tipo B (per l’inserimento di disabili e soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro), elemento grazie al quale l’aggiudicatario aveva potuto offrire un elevato ribasso.

Anche nel caso di specie la Corte di Giustizia Europea, interpellata dal Consiglio di Stato, ha ribadito che i limiti imposti dalle norme nazionali sono contrari alla normativa comunitaria.
 
Di conseguenza, Palazzo Spada ha affermato che i limiti al subappalto e ai ribassi non possono essere applicati, ma ha anche spiegato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto, mentre non può trasformarsi in una “caccia all’errore” sulle singole voci di costo.
 
Sulla base di queste considerazioni, è stata quindi annulla la decisione del Tar e stabilito la regolarità dell’aggiudicazione iniziale.

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