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La questione dei cavi conformi alla norma CEI 20-105 V2 (ed.2020) classificati CPR

Un'analisi critica della situazione normativa sui cavi a seguito dell'entrata in vigore della norma italiana CEI 20-105 V2 sui cavi da impiegare nei sistemi di rivelazione e allarme incendio e quelli di evacuazione vocale.

IMPIANTI-ELETTRICI-4.jpgIl terzo pasticcio di cavi all’Italiana

In gennaio di quest’anno Ingenio, bontà sua, ha pubblicato un mio articolo relativo alla complessa normativa sui cavi elettrici in cui ho raccontato la problematica innescata dal Regolamento 305/2011. Rimando il lettore all’articolo per una disamina più completa che per brevità qui non ripeto. 

Nell’articolo esponevo e in parte commentavo due vicende, la prima relativa all’entrata in vigore della classificazione di reazione al fuoco dei cavi energia secondo la EN 50575 che ha fatto rientrare i cavi nella direttiva prodotti da costruzione (CPR), la seconda relativa all’entrata in vigore della norma Italiana CEI 20-45 V2 che avrebbe fatto rientrare nella medesima anche i cavi resistenti al fuoco.
Li avevo anche denominati pasticcio 1 e pasticcio 2, preannunciando il pasticcio 3 che si è ora verificato con l’entrata in vigore della norma italiana CEI 20-105 V2 sui cavi da impiegare nei sistemi di rivelazione e allarme incendio e quelli di evacuazione vocale.

La questione personalmente, in definitiva, mi ha lasciato abbastanza indifferente, perché come progettista e direttore lavori ho sempre preventivato nei capitolati l’avvento normativo. Come la maggior parte della mia categoria potrei perciò starmene zitto e farmi gli affari miei, considerato che il problema non è tecnico in quanto i cavi nuovi sono senz’altro migliori di quelli vecchi; ma quello che mi spinge a un chiarimento è il metodo utilizzato che si badi bene oggi sono i cavi, ma domani potrebbe essere anche qualcosa di più serio. Su questo nessuno di noi è esente in quanto il DLGS 106/2017 prevede dei profili penali per il mancato rispetto di materiali CPR nel settore costruzioni e antincendio. Oggi i cavi domani qualcosa di strutturale!

Lo spunto è una nota (scaricabile in fondo all'articolo) diramata di recente, il 27 luglio, dall’AICE (Associazione Italiana Industrie cavi e conduttori elettrici), affiliata ANIE e Confindustria, che esordisce con queste parole: “A pochi giorni dall’introduzione della normativa CEI 20-105 V2, in più occasioni ci è stato segnalato dal mercato, che alcune aziende del settore diffondo(no) comunicazioni fuorvianti al fine di smaltire le rimanenze di magazzino.

Non conosco quali siano queste “comunicazioni fuorvianti”, ma sono facilmente immaginabili e tuttavia la nota stessa, fatta da un’associazione di portatori di interessi, contiene molti punti discutibili e non è certo deputata a fornire pareri autentici.

In primis la norma Italiana è un’interpretazione nazionale della EN 50575 e non europea, in quanto le norme europee specifiche sui cavi resistenti al fuoco non mi risulta ci siano ancora. In ogni caso questo si trova tuttora scritto chiaramente nella CEI-UNEL 35016 vigente.

Per essere ancora più precisi, la CEI EN 50575, cioè la traduzione autentica, cita queste testuali parole relativamente al campo di applicazione: ”I cavi progettati per l’alimentazione elettrica, comunicazione e rilevazione d'incendio ed allarme in edifici ed altre opere di ingegneria civile in cui è essenziale garantire la continuità di alimentazione e/o la fornitura del segnale in impianti di sicurezza, quali allarmi, vie di fuga, e impianti antincendio non sono previsti da questa norma”. Pertanto, marcare CE nel rispetto della norma (vedasi il mio articolo) EN50575 un cavo che non sarebbe contemplato, mi sembra non sia il massimo della correttezza.

Secondo me, poi, la CEI 20-105 V2 applicata rigidamente costituirebbe una distorsione del mercato in quanto impedirebbe l’utilizzo di cavi esteri, sempre europei, non classificati secondo EN50575 perchè non esiste nel paese d’origine la stessa norma nazionale equivalente alla CEI 20-105 V2. Su questo potrebbero, almeno teoricamente, anche derivare delle sanzioni da parte dell’UE. Pertanto un cavo CEI 20-105 V2, a mio avviso non è CPR, ma deve essere trattato come in possesso di un requisito di qualità aggiuntivo.

Mentre la CEI 20-45 V2 ha avuto un periodo di coesistenza con la precedente, la CEI 20-105 V2 è entrata in vigore immediatamente. Tuttavia anche ipotizzassimo i cavi della predetta come CPR, tutte le Norme e Legislazioni Europee o Nazionali di prodotto prendono a riferimento la data di immissione del prodotto stesso sul mercato e per analogia dovrebbe essere, se vogliamo, anche per le interpretazioni. Per cui a mio avviso, più che modesto, i cavi immessi sul mercato prima del 01/05/2020 sono tutt’ora validi

A ben leggere la sottolineatura nell’inciso che ho prima riportato sembrerebbe sia in atto uno “sgambetto” commerciale, che, come richiamato più avanti nella nota AICE, implica la responsabilità di altri che sono in qualche modo utilizzatori. Qui voglio sottolineare che è scorretto e fastidioso fare sempre i conti con la “pelle” di altri (si veda DLGS 106/2017) che si trovano al giorno d’oggi ad affrontare una situazione su cui hanno avuto ben poche possibilità di interferire. I comitati CEI sono in larga parte frequentati da “portatori di interessi” che  possono permettersi di spendere il loro tempo utilmente, mentre la massa dei progettisti, con minori possibilità, è rappresentata in maniera minoritaria, soprattutto in quelli di prodotto dove penso non ci siano proprio.

In ogni caso per concludere, l’unico deputato a prendersi la responsabilità di dirimere la questione è il Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previsto dal DLGS 106/2017, sempre che si degni di farlo. Come avevo suggerito, avrebbe dovuto interpellarlo già il CEI prima di emanare sia la CEI 20-45 V2 che la CEI 20-105 V2, non certo un povero tapino quale sono.

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