A specificare quali moduli devono usare i tecnici per asseverare gli interventi antisismici rientranti nel Superbonus 110 % l’ultimo Decreto del Ministero delle Infrastrutture, il DM 329/2020
Dopo la pubblicazione del Decreto Asseverazioni relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal DL Rilancio è arrivato anche il decreto contenente i moduli per i lavori antisismici legati al cosiddetto Sismabonus.
Parliamo del decreto ministeriale 329/2020 pubblicato on line lo scorso 7 agosto sul sito del MIT che contiene le modifiche al DM 58/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020). Allegati al Decreto i moduli che i tecnici (Progettista, DL, Collaudatore) dovranno redigere per consentire che tali interventi possano rientrare tra quelli detraibili al 110%
In particolare all’Art. 2 il decreto specifica che per interventi di riduzione del rischio sismico ricadenti nell’agevolazione fiscale SUPERBONUS, occorre utilizzate l’ALLEGATO B del nuovo decreto, sostituendo quindi quello previsto nel DM 58/2017.
I moduli allegati al decreto ministeriale 329/2020 sono 4 , scaricabili anche in fondo all’articolo insieme al decreto.
- Allegato B
- Allegato 1-SAL
- Allegato B-1
- Allegato B-2
L’Allegato B è il modulo con il quale il Progettista assevera gli interventi di riduzione del rischio.Nell’allegato vengono esplicitate le tre possibilità di intervento rispetto alla situazione ante operam, ossia:
A) nessuna classe di miglioramento;
B) 1 classe;
C) 2 o più classi.
Di fatto si chiarisce quello che inizialmente aveva destato qualche dubbio, ossia la possibilità di fruire dell’agevolazione al 110% anche per gli interventi ‘locali’ che non producono alcun salto di classe sismica. Con questa eplicitazione non vi è ormai alcun dubbio.
Nell’Allegato B viene inoltre richiesto di esplicitare la classe sismica ante e post operam, il valore dell’indice di sicurezza strutturale, il valore della Perdita Annua Media, la linea guida e il metodo utilizzato come base di riferimento per le valutazioni della classe di rischio (convenzionale o semplificato).
L’Allegato 1-SAL e l'Allegato B-1 sono i moduli con i quali il Direttore dei Lavori potrà asseverare la corrispondenza dei lavori al progetto (ed a quello delle eventuali varianti), la congruità delle spese sostenute e con il quale poi emettere lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) o la chiusura delle somme dovute all’impresa.
Il SAL, infatti, è necessario per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio.
L’ultimo allegato, il B-2 è invece di competenza del Collaudatore con il quale attesterà che i lavori corrispondono al progetto definitivo (ed a quello delle eventuali varianti) e che hanno consentito la riduzione del Rischio Sismico della costruzione con o senza passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante operam.
Come richiesto dall’articolo 119 comma 14 del Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, in tutti i moduli si chiede al tecnico di essere in possesso della polizza assicurativa.
Secondo il Decreto Rilancio, infatti tutti i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
Si ricorda inolte che in caso di rilascio di false asseverazioni, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa
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