Assicurazione Professionale
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Assicurazione professionale

Come orientarsi nella scelta

Lo scorso 15 agosto 2013, per tutti i professionisti è scattato l’obbligo, previsto dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. Al momento dell’assunzione di un incarico, i professionisti dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale. Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Per aiutare i propri iscritti a scegliere la polizza e ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose, i Consigli Nazionali degli Ingegneri (CNI) e degli Architetti (CNAPPC) hanno negoziato convenzioni collettive ed hanno fornito una serie di consigli.

PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

I consigli del CNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare che riassume le principali indicazioni fornite sull’argomento da una serie di documenti da esso elaborati, grazie anche all’ausilio qualificato del suo Centro Studi.
La circolare del CNI definisce l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale. Rammenta, inoltre, l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, al momento dell’assunzione dell’incarico.
Il CNI, poi, precisa che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale).
Il documento, quindi, segnala le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle che sono da ritenersi essenziali:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;
- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale
Altre condizioni sono:
- la Deeming clause, ovvero la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- la Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
- la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
La circolare, infine, allo scopo di fornire un orientamento agli iscritti, propone un’analisi – elaborata dal Centro studi – di una serie di polizze di RC professionale, attraverso una griglia di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato. Tra le varie proposte pervenute dagli operatori, sono state prese in esame quelle che dispongono di condizioni in linea con le caratteristiche richieste dalla polizza assicurativa professionale.
 

Consulta la Circolare CNI n. 250 del 12 luglio 2013, la rettifica alla Circolare n.250 e l'aggiornamento dei prospetti relativi alla polizza professionale.

I consigli del CNAPPC
Il CNAPPC, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha avviato una procedura di negoziazione, nell'interesse degli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia, con più convenzioni collettive per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale nell'ottica della massima trasparenza e concorrenzialità.
La procedura di negoziazione si è conclusa con la selezione, da parte dell'apposita Commissione di valutazione nominata dal CNAPPC, delle condizioni di polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto alle "linee guida" predisposte dallo stesso CNAPPC ed a base dell'avviso pubblico.

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