Bonus facciate
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Bonus Facciate all inclusive: dentro tutte le parti dei balconi! I chiarimenti

Agenzia delle Entrate: rientrano nel Bonus Facciate la sostituzione dei parapetti in vetro e il rifacimento del piano di calpestio

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L’agevolazione Bonus Facciate è ad ampio raggio, cioè vale per tutti gli elementi dei balconi e spetta anche per le spese sostenute per opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla sua realizzazione.

Sono piuttosto importanti, le indicazioni contenute nella risposta 289 del 31 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Piano calpestio balcone e sostituzione pannelli in vetro

E' ammessa, precisa il Fisco, l’agevolazione del bonus facciate per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, poiché elementi costitutivi del balcone stesso.

Inoltre, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto si tratta di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Il collegamento tra Bonus Facciate e Superbonus: possibili sconto in fattura o cessione del credito

Il Fisco ricorda, infine, che l'art.121 del DL “Rilancio”, in ottica Superbonus, stabilisce che coloro che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il cd. sconto in fattura (contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo fino a un importo massimo pari al corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta) con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 ha definito le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

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