Agenzia delle Entrate: è possibile optare per una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti prescritti per ciascuna di esse e i requisiti previsti dalle disposizioni normative
Qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni, ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.
E' piuttosto rilevante, il contenuto della risoluzione 49/E/2020 dello scorso 1° settembre dell'Agenzia delle Entrate, dove si chiarische che:
NB 1 - per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le detrazioni per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni.
NB 2 - in considerazione della possibile sovrapposizione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nonché di recupero del patrimonio edilizio), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi da ricondurre astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.
Il Fisco precisa, infine, che nel caso in cui alcuni condomini scelgono di non fruire del bonus facciate ma dell’ecobonus solo per poter operare la cessione del credito, l’art.121 del DL 34/2020 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
LA RISOLUZIONE 49/E/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
News Vedi tutte