Cassazione: il limite volumetrico di 750 mc per la concessione del condono edilizio non distingue tra opere a destinazione residenziale o meno
Non si può artificiosamente frazionare un manufatto abusivo, sostanzialmente unitario e eccedente per cubatura i 750 mc., in due richieste di condono edilizio per eludere tale limite. Operando in tal modo, si è fuori dal perimetro legale e ne deriva l'illegittimità della sanatoria, oltre all'inidoneità della stessa a revocare l'ordine demolitorio.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 20889/2020, che parte dal presupposto giuridico da cui muove la tesi difensiva, ossia che il limite dei 750 mc., dettato dall'art. 39, legge 724 del 1994, non troverebbe applicazione agli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.
Ma - ricordano i giudici supremi - ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla legge 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali (Sez. 3, n. 31955 del 01/07/2015 - dep. 22/07/2015, Di Gennaro, Rv. 264256).
Trattasi di un principio affermato non solo in sede penale, ma anche in sede civile ed amministrativa:
In definitiva, assodato che il limite volumetrico dei 750 mc. trova applicazione anche agli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale, a nulla vale l'argomentazione difensiva secondo cui la cubatura del piano terra del fabbricato, in quanto adibito sin dall'epoca della sua realizzazione, ad officina meccanica, avrebbe dovuto essere esclusa dal limite volumetrico di mc. 750 previsto per la destinazione residenziale.
La Cassazione richiama anche che l'art. 39 della legge 724/1994 individua delle specifiche limitazioni per la sanabilità degli illeciti edilizi, distinguendo a seconda che l'abuso abbia comportato:
Il frazionamento delle domande di condono ai fini del rispetto del limite volumetrico di cui all'art. 39 della legge n. 724/1994 è inammissibile. La disposizione deve intendersi come del tutto eccezionale rispetto al carattere assoluto ed inderogabile del limite di cubatura ed applicabile solo per i casi di "legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria" da parte di più soggetti "aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono". Non solo: "uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dovendosi in tal caso necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario".
Nel 'nostro' caso le istanze di condono risultano presentate da soggetti legati da marito e moglie, depositate contestualmente e in riferimento ad un fabbricato unitario composto da due piani fuori terra. Infatti sono state evase con un unico provvedimento di sanatoria emesso dal Comune in favore di entrambi i richiedenti, a dimostrazione dell'assoluta unitarietà del centro di interessi.
La cubatura realizzata, pari a 1381,05 mc, non consentiva dunque la sanabilità delle opere, se non attraverso una chiara elusione del dato normativo.
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