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Vendita immobile da demolire: non è area edificabile

Agenzia delle Entrate: l'accordo tra le parti di successivi abbattimento e ricostruzione non cambia l’oggetto della cessione a titolo oneroso, che resta un edificio e non un terreno con potenzialità edificatoria

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Non si vive di solo Superbonus 110: tra gli interrogativi fiscali sugli interventi edilizi, spunta fuori un nuovo interpello (n.331 del 10 settembre 2020) riferito alla vendita di due unità immobiliari destinate ad abitazione e di un’area pertinenziale esterna, che l’acquirente, sulla base di idoneo titolo abilitativo, demolirà per la costruzione di un nuovo fabbricato.

Per l'Agenzia delle Entrate, on può essere qualificata come cessione di terreno edificatorio e tassata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Tuir, ma si tratta di cessione di fabbricato, con applicazione del relativo trattamento fiscale.

A questa conclusione il fisco ci arriva di 'riflesso', seguendo le indicazioni recenti della Corte di Cassazione che, con la sentenza 5088/2019, ha ulteriormente precisato che "nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile".

Questa 'massima' non concorda con la soluzione proposta dall’istante, il quale riteneva che la vendita delle unità immobiliari in argomento, acquisite per successione, e la relativa plusvalenza potessero rientrare nella previsione del citato articolo 67, (comma 1, lettera b)).

Tornando indietro, si era comunque osservato che “ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione”.

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