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Superbonus per parti comuni degli edifici plurifamiliari: interrogazione al MEF e MISE

La circolare 24/E dell'8 agosto 2020 esclude il bonus 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti

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In attesa di una risposta ufficiale dei Ministeri o dell'amministrazione finanzaria stessa, segnaliamo una problematica inerente la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 delle Entrate (primi chiarimenti per Superbonus 110 - Sismabonus ed Ecobonus maggiorati) che ci è stata sollevata, peraltro, da un nostro lettore.

Il dilemma dei condomini

Gli ultimi 5 righi del par. 1.1 - Condomini della circolare sopracitata riportano quanto sotto:

In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari  distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto sostiene che tutte le agevolazioni 110% per lavori sulle parti comuni di edifici sono possibili esclusivamente sugli edifici in condominio o su edifici unifamiliari o assimilati.

Ma nell’art.119 sono compresi anche gli interventi già Sismabonus (art. 119 comma 4 DL Rilancio) per i quali, e fuori di ogni interpretazione è riconosciuto che non vi è alcun limite e distinzione tra edifici condominiali ed edifici interamente di proprietà (o comproprietà) di persona fisica, qualunque sia il numero di unità immobiliari di cui l’edificio è composto.

L'art. 119 commi 2 e 3 del DL Rilancio consente la detrazioni del 110% per interventi “sulle superfici opache degli edifici” e “sulle parti comuni degli edifici”, mentre al comma 9 indica a chi si applicano le disposizioni di agevolazione:

  • a) ai condomini;
  • b) alle persone fisiche,…, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Il comma 10 recita: "I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio".

In definitiva, la lettura della norma vigente, contrariamente all’interpretazione di cui al par 1.1 citato, non lascia dubbio al riguardo del fatto che le persone fisiche possono usufruire delle agevolazioni per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio di cui sono proprietari interamente, e per gli interventi su non più di due unità immobiliari.

L'interrogazione parlamentare

A dirimere tutto ciò è proprio desinata l'interrogazione a risposta scritta 4/06754 - primo firmatario la deputata Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia) – presentata l'8 settembre scorso che riportiamo integralmente:

"Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;

ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;

come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti»;

da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;

in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80, che si troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per cento, considerando che – essendo proprietà familiari – presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di fatto caratterizzano un condominio;

essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui all'articolo 119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa la ratio –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per permettere la piena applicabilità del bonus 110 per cento previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".

LA CIRCOLARE 24/E/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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