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Veranda in balconata, copriscala balcone-cortile e copertura di tettoia: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: una veranda realizzata sulla balconata d’un appartamento determina una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale è realizzata e, quindi, è soggetta al previo rilascio di permesso di costruire

Si configura abuso edilizio a tutti gli effetti la realizzazione, senza titolo edilizio ed in violazione del vincolo paesaggistico colà vigente, di:

  • a) una veranda in alluminio anodizzato di colore bronzeo (vecchia tipologia costruttiva) costituente la chiusura dell’esistente balcone dell’abitazione, di dimensioni pari a m 8.30 x 1,25 x h/2.95;
  • b) la copertura in plexiglass trasparente della scala che dal balcone reca al cortile, montata su una piccola struttura in profilati metallici, di dimensioni pari a m 1,90 x 0.90 x h/0.50;
  • c) la copertura della tettoia insistente su parte del cortile stesso, costituita da elementi prefabbricati di lamierini in fiberglass montati su una struttura di sostegno in profilati metallici, di dimensioni pari a m 6.00 x 3.00 x h/2.45 e sita tra il muro di confine e l’aggetto di tal balcone.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella recente sentenza 5446/2020, che ha respinto il ricorso basato sul fatto che, al di là del tempo della loro realizzazione, gli abusi accertati e sanzionati sono di modesta entità, sono state trattate come un tutt’uno (e non valutate ciascuna per sé) e hanno natura oggettivamente pertinenziale.

Per Palazzo Spada tali doglianze, oltre a non avere pregio, travisano il concetto di pertinenza urbanistica, oltre a minimizzare l’impatto delle opere abusive da rimuovere. Questo perché:

  • la veranda, realizzata sulla balconata d’un appartamento, determina una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale è realizzata e, quindi, è soggetta al previo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di tutto o parte del balcone, con conseguente aumento della volumetria e modifica del prospetto. Non contano nè la natura dei materiali utilizzati, nè ché la chiusura, pur dove realizzata con pannelli in alluminio o altro materiale leggero, costituisce comunque un aumento volumetrico e, quindi, non può esser intesa qual “pertinenza” in senso urbanistico, poiché la veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi a un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie. Anzi tutto ciò (ad.es. per i materiali adoperati o la modestia di superficie occupata), ha un proprio impatto paesaggistico e, come tale, oltre ad esser un intervento ampliativo di ristrutturazione è pure un manufatto edilizio equivalente ai fini della doverosa autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. St., VI, 2 luglio 2018 n. 4001);
  • ha ragione il Comune, ed è corretta la sentenza sul punto, ad aver inteso l’unità funzionale dell’abuso, sia pur costituito da tre opere sì tra loro fisicamente diverse, ma non distinte sul piano funzionale. Donde la necessità, avvertita dalla P.A., di leggere le tre opere accertate (la veranda, il copriscala e la tettoia a copertura di parte del cortile fino al confine dell’edificio attoreo) come un corpus unitario e riferito unitariamente all’edificio originario. E ciò secondo la regola, da tempo affermata dalla Sezione (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 5 settembre 2012 n. 4711), secondo cui l'opera abusiva va identificata con riferimento alla unitarietà dell'immobile di riferimento, ove essa sia stata realizzata in esecuzione di un disegno funzionale unitario, essendo irrilevante la partizione di essa in più elementi tra loro sì diversi, ma connessi;
  • nell'ambito edilizio, il concetto di pertinenza ha un significato diverso rispetto alla nozione civilistica, poiché si fonda sull'assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, sulla ridotta incidenza di essa sul carico urbanistico e sulla lieve modifica all'assetto del territorio. A differenza della nozione di pertinenza rinvenibile in diritto civile, ai fini edilizi il manufatto può esser considerato pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non determina un maggiore o aggiuntivo "carico urbanistico". Ciò infatti non è riconoscibile alle tre opere in questione, costituenti invece un unico e ben connesso passaggio coperto verso il balcone chiuso dalla veranda, a mo' di aggiunta al e di estensione planovolumetrica del fabbricato originario. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali, p. es., i piccoli manufatti per contenere gli impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista dimensionale e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, divenendone piuttosto un ampliamento e non potendo avere alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Cons. St., IV, 25 marzo 2019 n. 1943).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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