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Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: cosa cambia con il dm 25 gennaio 2019

Analisi dettagliata dei cambiamenti in materia antincendio per le civili abitazioni in seguito al dm 25 gennaio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto M. I. 25 gennaio 2019 dal titolo: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (pubblicato nella G.U. n. 14 del 27.06.1987).

In vigore dal 6 maggio 2019, il decreto, come viene precisato nelle premesse al testo, tiene conto della evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio, con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza (sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza) e ai requisiti antincendio delle facciate degli edifici civili.

Attraverso la sua emanazione viene quindi integrata la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, sia attraverso l’introduzione di idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio ragionevolmente credibile, sia attraverso l’indicazione degli obiettivi che devono essere considerati per la progettazione antincendio delle facciate esterne, anch’esse oggi divenute, con l’ingresso di nuovi prodotti e nuove tecnologie costruttive, oggetto di grande attenzione.

Il presente contributo tende ad offrire commenti e analisi dell’atto emanato, con riferimento alle principali novità in esso contenute.

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Le novità importanti introdotte dal DM 25 gennaio 2019

Va premesso, innanzitutto, che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “edifici civili” (e simili) sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16.02.1982, ove l'assoggettabilità era legata al parametro di “altezza in gronda”. Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della “altezza antincendio1”, perfettamente in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Inoltre con la nuova formulazione l’assoggettabilità è stata estesa agli edifici destinati ad uso civile (non solo civile abitazione).

Altezza antincendio1 Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’"Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso". Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato ultimamente aggiornato attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

Attività 77

Attività 77.1.A : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)

Attività 77.2.B : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)

Attività 77.3.C : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m

A quali edifici di applicheranno le nuove disposizioni?

L’articolo 1 del testo emanato, attraverso cui viene approvato l’apposito allegato che modifica le norme tecniche contenute nell’allegato al decreto del Ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246, stabilisce che le nuove disposizioni “… si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall’art. 3”.

Per gli edifici di civile abitazione si prevede quindi che (art. 3) tutti gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 246 del 16.05.1987 (edifici di civile abitazione aventi altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri) debbano essere adeguati alle disposizioni previste nell’apposito allegato (allegato 1 aggiornato rispetto a quello del D.M. 16 maggio 1987):

a) entro 2 anni dalla e.i.v del decreto per quanto attiene alle misure relative alla installazione (ove prevista) degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

b) entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.

Si prevede inoltre che, in particolare, per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di e.i.v. del decreto e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01.08.2011 n. 151 (edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 m), la realizzazione dei predetti adeguamenti deve essere comunicata al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.

Per quanto riguarda le modifiche del vecchio testo regolamentare nazionale, il quale rimane quasi sostanzialmente immutato nel proprio articolato per quanto riguarda la parte tecnica, esse riguardano la sostituzione del punto 9 dedicato alle deroghe e l’introduzione ex novo di un ulteriore articolo (9-bis), di cui parleremo dopo, dedicato esclusivamente alla “Gestione della sicurezza antincendio».

Disposizioni antincendio anche per le facciate

Ma la novità importante contenuta nell’attuale testo regolamentare è contenuta nell’articolo 2 del testo il quale, in relazione alla necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza all’involucro delle costruzioni adibite a civile abitazione, detta disposizioni dal punto di vista antincendio anche per le facciate di tali edifici
La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni costruttive, costituisce effettivamente tema di grande interesse e preoccupazione.

Uno tra i casi più frequenti di incendi di facciate è quello che ha origine all’interno dell’edificio e, in tale circostanza, le fiamme e i fumi caldi che si sviluppano all’interno del comparto fuoriescono dalle aperture (finestre) dopo avere procurato la rottura delle superfici vetrate, propagandosi nei compartimenti superiori (o adiacenti) a causa dei flussi termici indotti lungo la facciata. Altre vie di propagazione, in tali casi, sono tuttavia rappresentate dalle eventuali cavità verticali della facciata (facciate ventilate o “a doppia parete”), oppure, dagli interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata (o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata). Non vanno comunque sottovalutati i casi di incendi che hanno origine da edifici o oggetti posti all’esterno dell’edificio (ad es. cassonetti, autovetture, barbecues ecc.) che, data la loro vicinanza alla costruzione, possono coinvolgere l’edificio proprio attraverso gli elementi della facciata.

E’ inoltre utile, in relazione al rischio di propagazione del fuoco lungo le facciate, sottolineare l’importanza degli eventuali rivestimenti protettivi esterni (es. cappotti termici), anche tenuto conto di alcuni gravi e noti episodi incidentali verificatisi negli ultimi anni in Europa.

Per le facciate, in attesa della bozza dellRTV, si fa riferimento alla Guida Tecnica dei VVF del 2013

A livello nazionale un atto normativo di rilievo che riguarda la materia è rappresentato dalla Guida Tecnica emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel corso del 2013 attraverso la lettera circolare n. 5043 del 15.04.2013, attualmente in fase di aggiornamento attraverso la bozza di RTV denominata “Chiusure d’ambito degli edifici civili”, quest’ultima elaborata nell’ambito del processo di elaborazione delle Regole tecniche verticali legate al Codice di Prevenzione Incendi.

La Guida Tecnica indicata predetta sceglie come propri cardini fondamentali dal punto di vista progettuale degli involucri edilizi delle costruzioni civili:

- i requisiti di “resistenza al fuoco e di compartimentazione” degli elementi costituenti la facciata;

- la scelta di materiali idonei ai fini della loro “reazione al fuoco”;

- le misure connesse all’esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso.

Il decreto stabilisce allora, ai fini della progettazione degli edifici civili adibiti ad abitazioni e limitatamente a quelli (art. 2 comma 1) soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che sia eseguita non solo apposita valutazione che tenga conto degli obiettivi generali2 indicati nella Guida Tecnica nazionale, ma anche (v. comma 2 del medesimo articolo) che la medesima Guida possa, nella sua interezza, costituire un utile strumento di progettazione

2   A) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgi- mento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
B) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
C) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Infatti il comma 2 del medesimo articolo recita che:

… Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno può costituire un utile riferimento progettuale”.

In definitiva, anche alla luce degli ulteriori e diversi sviluppi normativi nazionali che si sono succeduti negli ultimi anni, non ultimo il nuovo Codice di Prevenzione Incendi attualmente aggiornato con il D.M. 18 ottobre 2019 (“Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»), il predetto documento normativo, indicato nella regola tecnica, si inserisce oggi a pieno titolo nella complessa attività di Prevenzione Incendi.

Il decreto, attraverso tale comma evidenzia comunque un ulteriore fatto di rilievo sul quale è utile soffermarsi. Esso riguarda l’attuale assenza di metodi condivisi a livello europeo circa la determinazione sperimentale delle prestazioni antincendi dei prodotti che oggi vengono utilizzati nella realizzazione degli involucri edilizi delle costruzioni, questi ultimi necessari ai fini della verifica delle prestazioni attese in fase di progettazione.

Infatti l’applicazione del documento tecnico nazionale, all’interno del quale le metodologie di prova e di classificazione dei prodotti vengono tuttora riferite alle norme europee attualmente disponibili, viene consentito “… nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate…

Merita a questo punto un piccolo approfondimento la questione della valutazione delle prestazioni antincendio delle facciate, che, come noto, non solo possiedono condizioni di esposizione al fuoco molto particolari rispetto ai comuni elementi costruttivi che sono inseriti all’interno dei compartimenti antincendio, ma manifestano spesso comportamenti nel corso dell’incendio (ad es. la caduta di parti di facciata esposte) che devono necessariamente essere tenute in considerazione ai fini della loro classificazione.

Purtroppo allo stato attuale non esiste un metodo condiviso a livello europeo sulle possibili modalità di prova e di classificazione di tali prodotti e, per tale problema, molti Stati europei fanno ricorso a metodi e classificazioni nazionali al fine di consentirne l’applicazione o l’utilizzo.

Vi è comunque da dire che, già da alcuni anni ovvero a partire dal 2017, i servizi della Commissione Europea sono impegnati nella ricerca di un idoneo sistema europeo per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, in grado di consentire l’agevole circolazione di tali prodotti all’interno della UE e con il fine di offrire agli organismi di normazione europei le necessarie indicazioni per la costruzione delle relative norme armonizzate hEN (CEN) o dei documenti di valutazione europea EAD (EOTA), il tutto nel rispetto delle esigenze regolamentari di tutti gli Stati membri appartenenti alla UE.

Tale ricerca ha ultimamente condotto ad una proposta metodologica (v. “L’approccio europeo per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate” – Lamberto Mazziotti, ANTINCENDIO n. 9/2018), tuttora in fase di sviluppo, capace di coprire tutti i prodotti e sistemi tipici che possono oggi far parte di una facciata (sistemi di finitura per isolamento esterno (EIFS, ETICS o stucco sintetico), sistemi di rivestimento in materiale metallico composito (MCM), sistemi di rivestimenti in laminato ad alta pressione, sistemi di pannelli isolanti strutturali (SIPS), sistemi di pannelli isolanti sandwich, schermi per la pioggia, facciate ventilate, barriere resistenti alle intemperie (WRB), facciate in legno, pareti esterne) ed in grado di esprimere i principali criteri o parametri prestazionali ai fini di una adeguata classificazione.
Tra tali parametri sono compresi caratteristiche prestazionali del tutte nuove come la Propagazione al fuoco verticale, la Propagazione al fuoco orizzontale e la Caduta di parti di facciata, quest’ultima riferita alla eventuale presenza di parti di facciata in caduta (Falling parts) oppure di materiali incandescenti che si distaccano dal sistema costruttivo.

Al fine di tenere conto della estrema novità introdotta per quanto attiene al rischio di incendio degli involucri edilizi che compongono gli edifici di civile abitazione, il comma 3 del decreto stabilisce che la predetta valutazione si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

La medesima valutazione non sarà inoltre necessaria, secondo le previsioni del successivo comma 4, per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto “… siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità”.

L'Allegato al Decreto 25.01.2019 e la Guida Tecnica “Requisiti si sicurezza antincendio della Facciate nehgli edifici civili"

Appare interessante a questo punto, prima di passare al commento delle modifiche che il nuovo decreto apporta al vecchio allegato tecnico del D.M. 246/1987, esaminare alcuni contenuti espressi da tale allegato e quanto in parallelo viene indicato dalla Guida tecnica nazionale “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Quanto sopra nella ipotesi, del tutto reale, che il progettista scelga di utilizzare nella sua valutazione, ai fini della progettazione dell’involucro edilizio di un nuovo edificio da adibire a civili abitazioni, proprio la citata guida tecnica.

Innanzitutto osserviamo che l’allegato al D.M. del 1987 prevede la classificazione degli edifici in funzione della loro altezza antincendi (quella prevista dal D.M. 30.11.1983) secondo quanto indicato nella seguente tabella (tabella A del decreto):

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Al punto 2.3 (Compartimentazione) il medesimo allegato specifica poi che gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella sopra indicata tabella A e che gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati nell’ultima colonna della stessa tabella

Se a questo punto esaminiamo quanto contento nel punto 3 della citata Guida Tecnica (REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE), rileviamo innanzitutto, come regola generale, che …”Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio specifico, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq…” e che …”… Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica”.

In altri termini, secondo la guida tecnica, non è necessario alcun provvedimento connesso alla resistenza al fuoco qualora gli elementi della facciata appartengano a compartimenti, che per gli edifici di civile abitazione possono essere costituiti anche da più piani, aventi un modesto carico di incendio specifico (inferiore a 200 MJ/m2) oppure, qualora tali compartimenti dell’edifico, indipendentemente dalla entità del carico di incendio specifico, siano provvisti di un impianto automatico di spegnimento. A proposito, inoltre, della progettazione delle FACCIATE SEMPLICI E CURTAIN WALLS (punto 3.2) la medesima guida tecnica, al fine di realizzare un’adeguata compartimentazione tra i vari compartimenti che compongono l’edificio, introduce la cosiddetta “Regola della fascia” ovvero stabilisce che:

“La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia … costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60-ef (o→i). Nel caso delle facciate di tipo curtain walls ovvero in tutti i casi in cui l’elemento di facciata non poggi direttamente sul solaio è inoltre richiesto che l’elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60”...

In sostanza, in corrispondenza delle zone di intersezione tra gli elementi di compartimentazione (muro o solaio) dell’edificio e la facciata esterna, il documento prevede l’individuazione di una fascia resistente al fuoco capace di impedire o ritardare la propagazione del fuoco (sia in senso verticale che orizzontale) tra i compartimenti della costruzione.

...continua la lettura nel PDF 

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