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Titoli edilizi: se la tettoia è autonoma e non è una pertinenza serve il permesso di costruire. Le discriminanti

Tar Lazio: il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un manufatto autonomo oppure una mera pertinenza

Tar Lazio: il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un manufatto autonomo oppure una mera pertinenza, ma rientrano nell'edilizia libera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie

Cosa serve per realizzare una tettoia? C'è qualche caso in cui può essere liberamente costruita senza alcun titolo? Domande davvero molto gettonate, protagoniste stavolta di una sentenza del Tar Roma (n.9757 del 24 settembre 2020) che ricorda la differenza del regime autorizzatorio da applicare a seconda che la tettoia sia considerata un “manufatto autonomo” - per cui rientra tra le opere di “nuova costruzione” ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. e) dpr 380/2001 e quindi la sua realizzazione richiede il permesso di costruire - oppure una “mera pertinenza”, nel caso in cui sia priva di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotato di volume modesto rispetto all’edificio principale, abbia natura accessoria rispetto all’edificio principale, essendo preordinato a soddisfare un’oggettiva esigenza di quest’ultimo, per cui non è necessario munirsi del previo titolo edilizio (TAR Campania, n. 732/2017 e n. 4488/2011).

Tettoia sul terrazzo: solita storia del pergolato...

Il ricorrente premette che sul terrazzo del proprio appartamento esisteva da sempre un vecchio pergolato costituito da una struttura poco resistente alle intemperie in quanto solo poggiato sul pavimento e precariamente coperto con incannucciata o con fogli di policarbonato smontati durante il periodo invernale.

Siccome intendeva realizzare una tettoia più robusta, adatta alle avverse condizioni atmosferiche (composta da pali e travi in legno e coperta con tegole in laterizio per resistere alle nevicate) aveva richiesto ed ottenuto il permesso a costruire. Successivamente però, senza munirsi di un nuovo titolo, ha realizzato un intervento simile a quello autorizzato con il permesso di costruire scaduto, impiantando sul terrazzo una tettoia con caratteristiche in parte diverse. Da qui l'ordinanza di demolizione del comune e il ricorso.

Secondo il ricorrente, l’ordinanza di demolizione sarebbe frutto di difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, dato che la struttura è già presente da tempo sull’immobile, trattandosi di vecchio pergolato, semplicemente “irrobustito” per resistere alle intemperie, pertanto l’opera non può essere qualificata come intervento di nuova costruzione, rientrando nell’ambito dell’attività edilizia libera.

Una tettoia va sempre autorizzata

Il Tar capitolino osserva in primis che non rileva il fatto che il nuovo intervento abbia un impatto minore, sotto l’aspetto visivo, rispetto a quello già in precedenza autorizzato con il titolo edilizio scaduto: è infatti esclusivamente sotto quest’ultimo profilo che va stabilita l’antigiuridicità dell’intervento realizzato, che è stato sanzionato proprio perché effettuato senza previamente munirsi del prescritto titolo autorizzatorio.

Non può, infatti, essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui tale titolo non era necessario in quanto l’intervento di sostituzione della tettoia da sempre presente sul terrazzo della casa di sua proprietà rientrerebbe nell’ambito dell’attività edilizia libera.

Al riguardo la giurisprudenza in materia ha da tempo chiarito che anche la costruzione di tettoie necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio, risultando ininfluente la qualificazione giuridica dell'intervento come opera autonoma o meramente pertinenziale ai fini civilistici, potendosene prescindere solo nel caso in cui la struttura è "priva di autonoma destinazione", strettamente ed esclusivamente "funzionale" all'edificio principale, priva di “impatto urbanistico”, non atta per caratteristiche e dimensione ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio.

Quindi, si evidenzia che:

  • il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un “manufatto autonomo” oppure una “mera pertinenza”, come già sopra esposto;
  • indipendentemente dal carattere pertinenziale, è stato ritenuto che costituisca "nuova opera" ove si realizzino nuovi elementi ed impianti, si modifichi la sagoma o il prospetto del fabbricato (TAR Campania, n. 84/2011) o nel caso in cui la tettoia abbia i "caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera" (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 2/3/2018, n. 1309);
  • rientrano nell'edilizia libera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie (vedi, tra tante, TAR, Napoli, sez. VIII, sent. n. 789/2013; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 17/2016).

Tettoia nuova costruzione: senza permesso è abuso edilizio

Il Collegio ritiene corretta la qualificazione dell’opera in contestazione come "nuova costruzione", realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, operata dal Comune, dato che il manufatto in contestazione presenta caratteristiche intrinseche (tipologia diversa da "struttura leggera"), modalità costruttive (è stata realizzata in ferro battuto ed è infisso al suolo), dimensioni (10,30 m x 3,20), funzioni (è suscettibile di autonoma utilizzazione) ed impatto sull'area circostante (ha determinato un'alterazione dello stato dei luoghi in quanto è visibile con tutta evidenza dalla piazza), che ne evidenziano la natura di struttura permanente ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio.

Risulta quindi legittimo l’ordine di demolizione disposto dal Comune, in quanto "sanzione" prevista dall'art.31 del dpr 380/2001 e dall’art. 15 della LR n. 15/2008 proprio per il caso di nuove opere realizzate senza permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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