Sismabonus
Data Pubblicazione:

Ecosismabonus con riduzione rischio sismico e risparmio energetico assieme: vale solo per gli edifici esistenti

Agenzia delle Entrate: gli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico (detrazione pari all’80 o 85%) o al risparmio energetico (detrazione al 65%) devono essere realizzati su edifici “esistenti” con esclusione dei fabbricati di nuova costruzione

fiscalita-fattura-calcolatrice-700.jpg

Continua, imperterrita, la rassegna delle domande concernenti gli aspetti fiscali - e delle risposte - sul Superbonus e sui bonus per l'edilizia in generale. Nell'interpello 419/2020 del 29 settembre, le Entrate si occupano di Ecosismabonus, cioè di interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici (art. 14, comma 2-quater.1, del decreto legge 63/2013).

La richiesta

Il contribuente intende eseguire una ristrutturazione, con fedele ricostruzione di preesistenti edifici, di un immobile (A/4) con relativa pertinenza (C/6) e di due fabbricati rurali collabenti (F/2) a destinazione strumentale, beneficiando della detrazione Ecosismabonus per  ricostruzione con una volumetria inferiore, un miglioramento sismico di almeno 2 classi, e interventi di risparmio energetico, una fusione delle due unità immobiliari (A/4 ed F/2) in un'unica unità ad uso residenziale, ed uno spostamento di sedime di 20 metri per il rispetto delle normative urbanistiche.

Si chiede, quindi, se:

  1. gli interventi effettuati sul corpo di fabbrica principale possano considerarsi effettuati su un condominio minimo con la possibilità di cedere la detrazione spettante per tali interventi;

  2. nel caso in cui il corpo di fabbrica principale non fosse considerato "mini condominio", se possa applicare due plafond di spesa relativo alle due unità immobiliari per le detrazioni previste per interventi antisismici, mentre, per gli interventi ecobonus, il limite di detrazione previsto per la sola unità immobiliare in origine destinata ad abitazione;

  3. sia possibile spostare la ricostruzione di 20 metri di sedime;

  4. il corpo di fabbrica staccato "ex stalla" possa considerarsi come unità immobiliare indipendente e, pertanto, godere di un autonomo plafond di spesa pari a 96.000 euro;

  5. possa fruire del bonus mobili relativo agli interventi effettuati sull'unità abitativa.

Ecosismabonus solo per edifici esistenti

Il Fisco parte da lontano riepilogando la normativa attualmente in vigore, ed evidenziando che:

  • sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione;

  • è quindi necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art.3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001) e non in un intervento di nuova costruzione (art.3, comma 1, lett. e), del dpr 380/2001).

Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori; ciò anche con riferimento all'ipotesi, prospettata dall'Istante, di effettuare gli interventi con uno spostamento di sedime dell'edificio.

Veniamo poi alle singole risposte ai quesiti:

  • la circolare 19/E/2020 ha precisato che qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione «parti comuni di edificio residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Nel caso di specie, il corpo principale è costituito da un'unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati due unità verranno accorpate e si realizzerà un'unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall'altro edificio). Pertanto non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l'Istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus), ma solo in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici previste rispettivamente dai citati articoli 14 e 16 del DL 63/2013 per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari;

  • le due unità immobiliari in questioni, anche se accatastate separatamente dall'edificio principale, sembrano avere un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori. Alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il sismabonus ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l'unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa;

  • gli interventi che si intendono effettuare rientrano tra quelli agevolabili anche ai fini del bonus mobili.

LA RISPOSTA N.419/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più