Il CNI segnala alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli iscritti all’albo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali, derivanti dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni. La comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento
Abbiamo già approfondito i contenuti del DL Semplificazioni poi convertito in legge 120/2020, entrata in vigore il 15 settembre 2020, sull'obbligo di PEC e domicilio digitale per tutti i professionisti iscritti ad un Ordine.
Sul tema, considerando l'importanza, è intervenuto anche il Consiglio nazionale Ingegneri con una circolare, la n.615 del 30 settembre, nella quale si fa il punto sulle nmodifiche più rilevanti recate dal DL Semplificazioni al testo dell’art.16 del decreto-legge 185/2008, in tema di domicilio digitale dei professionisti.
Il CNI segnala il recente parere rilasciato dal Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del 17/09/2020) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso di mancato adempimento dell’obbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e di comunicarlo all’Ordine di appartenenza.
Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dell’Ordine, oppure dal Consiglio di disciplina territoriale, l’Ufficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della sospensione, “rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall’ordinamento”, con conseguente competenza all’irrogazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale (in allegato).
Secondo il parere del Ministero della Giustizia, la sanzione della sospensione dall’albo deve essere applicata dall’Ordine territoriale, cui spetterà anche – come al solito – operare le necessarie variazioni e annotazioni sull’albo professionale.
In ultimo, il CNI ricorda che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – era stato messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per gli iscritti (v., ad esempio, le circolari CNI 21/10/2009 n.273 e 12/02/2010 n.306).
La previsione contenuta nel DL Semplificazioni – oltre ad aggiornare le definizioni tecniche – pertanto, non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/ Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale.
LA CIRCOLARE INTEGRALE DEL CNI E IL PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
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